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Il trattamento della c.d. recidiva nel CCNL Traporti Logistica e Merci

di Giampiero Falasca e Giulia Propersi

La domanda

Un lavoratore assunto a tempo indeterminato in un’azienda che applica il Ccnl autotrasporto merci e logistica ha commesso molteplici infrazioni passibili di sanzioni disciplinari. Al fine di riconoscere il carattere recidivo di tali comportamenti ed applicare le relative sanzioni aggravate, come disposto dall’art. 32 del Ccnl medesimo, si richiede se sia opportuno che il comportamento da sanzionare come recidivo debba essere analogo, in senso stretto, a quello già commesso in precedenza dal lavoratore, oppure sia rilevante, al fine della suddetta recidività, qualsiasi comportamento sanzionato disciplinarmente.

Il quesito concerne il trattamento della c.d. recidiva così come disciplinata nella Parte Comune, capitolo II, art. 32 del CCNL Traporti Logistica e Merci con specifico riguardo alla tipologia di condotte che possano acquisire rilievo ai fini della recidività. In termini generali si ha recidiva nella condotta di un lavoratore quando costui ponga in essere, più di una volta, comportamenti disciplinarmente rilevanti in un periodo di tempo determinato. La c.d. recidiva può configurarsi come "generica" ovvero "specifica", sulla base della tipologia di condotta contestata. Nella recidiva generica il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione di un nuovo provvedimento disciplinare, ha la facoltà di tenere in considerazione qualsiasi tipo di condotta precedentemente sanzionata allo stesso dipendente. Di converso, in ipotesi di recidiva specifica il datore può attribuire rilievo solo a precedenti mancanze che siano omogenee, o della stessa specie, di quella attualmente contestata. In ogni caso, nell'irrogare la sanzione il datore di lavoro non può tenere conto né delle violazioni a cui non sia seguito un provvedimento disciplinare né delle sanzioni disciplinari per le quali siano decorsi due anni dalla loro applicazione (intendendo quale momento da cui far decorrere il computo ai fini della considerazione della recidiva quello in cui la sanzione viene applicata). Con specifico riferimento al CCNL in commento, si precisa che la recidiva viene richiamata all'articolo 32, lett. B) con riferimento ai provvedimenti disciplinari mentre alla lettera C) con riferimento al licenziamento. Nel primo caso, il contratto stabilisce che: "Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni. […] Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti". Alla luce di quanto precede appare evidente che la recidiva disposta dall'art. 32 sia generica, mancando alcun riferimento da parte del CCNL in merito alla necessità che le condotte sanzionabili siano dello stesso tipo e genere di quelle precedenti. In una ottica prudenziale però, dato lo scarno dato testuale e considerato il principio generale che dispone in merito alla proporzionalità della sanzione, appare corretto considerare ai fini della recidiva - se non le sole condotte omogenee - quantomeno le condotte sanzionate nello stesso modo, vale a dire dunque le mancanze che abbiano medesima caratura disciplinare. Per l'effetto, qualora il lavoratore venga sanzionato per comportamenti diversi ma puniti con la medesima sanzione (ad es. mancata comunicazione dell’assenza per malattia e l'essere sorpresi a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto), potrà essergli contestata la recidiva e quindi essere punito con sanzione immediatamente superiore indicata dall'articolo. Inoltre, stando al dettato normativo (viene utilizzato il plurale "per le mancanze precedenti"), pare che ai fini dell'applicabilità della recidiva debbano essere già state contestate al lavoratore (e sanzionate) almeno due mancanze. Infine per quanto concerne la lettera C) relativa al licenziamento il CCNL, utilizzando un differente approccio, disciplina tre ipotesi specifiche di recidiva: "A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato: ? nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore; ? nel caso di assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno; ? al lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia e/o la relativa prognosi nonché l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente C.C.N.L.". In tali ultime ipotesi appare evidente come la recidiva richiesta al fine di poter legittimamente comminare un licenziamento disciplinare imponga la reiterazione del medesimo comportamento in senso stretto.

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