L'esperto rispondeContrattazione

Ferie durante la malattia non retribuita

di Paola Sanna

La domanda

Un dipendente di un’azienda artigiana con Ccnl comunicazione aziende artigiane, nell’anno 2015 è stato in malattia regolarmente retribuita per il periodo 01 01 2015 al 30 06 2015. Il dipendente è rimasto in malattia giustificata ma non retribuita, fino al 24 11 2015 poi ha ottenuto una aspettativa non retribuita dal 25 11 2015 al 31 12 2015. Ci chiediamo se nel periodo dal 01 07 2015 fino al 24 11 2015 ha diritto alla maturazione di tutti i ratei (ferie, permessi, ex festività e 13 °).

L'articolo 43 del CCNL citato recita testualmente: "Conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio In caso di malattia all'apprendista non in prova ed al lavoratore sarà conservato il posto, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di dodici mesi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà per l'azienda ove nell'arco di 21 mesi si raggiungerà il limite predetto anche con più malattie. Le due indicazioni periodiche (12 e 21 mesi) contenute nei due capoversi precedenti, si intendono a partire dal momento in cui si dovesse verificare l'evento per il quale sono indicate. Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti commi, il lavoratore che sia affetto da patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di "grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. potrà usufruire, a condizione che sia richiesto in forma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, periodicamente documentata da medici specialisti, fino alta guarigione clinica debitamente comprovata. Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e non dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della maturazione per tutti gli istituti." Dalla lettura del dettato contrattuale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali; solo al superamento di questo periodo, l'ulteriore periodo di aspettativa non da diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale. Vista la natura del quesito si presume che il dipendente abbia qualifica impiegatizia, posto che il CCNL prevede la corresponsione della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia, ma nulla dice per il periodo successivo. Ancorché anomala, si ritiene che la gestione dell'evento malattia in questo CCNL non preveda la maturazione di elementi retributivi (quali retribuzione e conseguentemente tredicesima) per il periodo successivo ai primi 6 mesi di malattia; tuttavia, in base a quanto disposto dall'articolo 43 però pare che i successivi 6 mesi anche se non retribuiti siano utili ai fini dell'anzianità di servizio, producendo quindi effetti in termini di maturazione di ferie, permessi, ex festività e TFR (quest'ultimo anche in relazione a quanto previsto dalla disciplina legale in materia).

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