Contrattazione

Niente stop and go per i contratti a termine fino a 12 mesi nelle cooperative alimentari

di Paola Sanna

Il 23 marzo 2016 tra l'Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari.


Decorrenza e durata
Il nuovo contratto decorre, sia per la parte normativa che per quella economica, dal 1° dicembre 2015 e scade il 30 novembre 2019.


Elemento di garanzia retributiva
Dal 1°gennaio 2016 le aziende, che non hanno precedentemente realizzato la contrattazione del premio per obiettivi, devono erogare i seguenti importi previsti dal presente Ccnl a titolo di elemento di garanzia retributiva.

Livello 1A: 40,29 euro
Livello 1: 35,03 euro
Livello 2: 28,90 euro
Livello 3A: 25,40 euro
Livello 3: 22,78 euro
Livello 4: 21,02 euro
Livello 5: 19,27 euro
Livello 6: 17,52 euro


Contratto a termine
Viene ritoccato l'articolo 17 in materia di contratto a tempo determinato, in particolare:
- i termini ridotti, applicabili in tutte le tipologie di assunzioni a termine, sono ora regolamentati dal Dlgs 81/2015;
- gli intervalli temporali non operano in tutte le assunzioni a termine di durata minore o uguale a 12 mesi;
- è legittima l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostituivo;
- il limite di utilizzo dei contratti a termine è del 25% rispetto ai contratti a tempo indeterminato presenti in azienda alla data del 31 dicembre 2015;
- il diritto di precedenza per un dipendente che ha lavorato in azienda con uno o più contratti a termine per un periodo superiore ai sei mesi, deve essere esercitato mediante richiesta scritta avanzata al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di fine rapporto.

Contratto a tempo parziale
L'articolo 18 viene modificato prevedendo che la prestazione di lavoro part-time possa svilupparsi con un orario ridotto rispetto all'orario previsto dal previgente Ccnl. Il datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo parziale, è tenuto a darne tempestiva informazione ai lavoratori già presenti in azienda aventi contratto a tempo pieno e di prendere in considerazione le richieste dei dipendenti che chiedono una riduzione del normale orario di lavoro. Nel caso in cui il dipendente rifiuti la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale, non è possibile ricorrere al licenziamento. Il lavoratore però che viene toccato dalla riduzione del proprio orario di lavoro ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'avvio delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.


Disciplina delle mansioni
Con l'accordo in analisi vengono introdotte delle modifiche all'articolo 22, in cui si prevede che il dipendente venga impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni di livello superiore. In caso di cambiamenti negli assetti organizzativi aziendali, il lavoratore può essere indirizzato a svolgere mansioni di livello inferiore a condizione che rientri nella medesima categoria legale. L'accordo recepisce dunque le novità introdotte dal Dlgs 81/2015 in materia di demansionamento.


Telelavoro
Con l'articolo 28-quater si amplia la disciplina legata alla promozione di nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di aumentare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Particolare attenzione è dunque riservata al telelavoro e al lavoro “agile”.


Aumenti contrattuali
Il rinnovo prevede che per ogni 1% di incremento contributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto, sia erogato un importo pari a 21,43 euro, determinato sul parametro 137, in riferimento al quadriennio dicembre 2019 – novembre 2023.

Riportiamo i nuovi minimi da corriscondere con decorrenza 1° gennaio 2016:

Livello 1S: 2.193,33 euro
Livello 1: 1.907,23 euro
Livello 2: 1.573,49 euro
Livello 3A: 1.382,76 euro
Livello 3: 1.239,73 euro
Livello 4: 1.144,35 euro
Livello 5: 1.049,00 euro
Livello 6: 953,65 euro

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