L'esperto rispondeContrattazione

L’indennità sostitutiva del preavviso negli studi

di Massimo Braghin

La domanda

Un dipendente di 5°livello in base al Ccnl degli degli studi professionali è stato licenziato in tronco per motivo oggettivo il 21 marzo, quindi l'indennità di mancato preavviso sarà pagata in busta paga. Posto che il preavviso decorre o dal primo o dal 16, i giorni che vanno dal 22 al 31 devono essere computati nell’indennità di preavviso? Ovvero: i giorni di preavviso per questo profilo sono 15 di calendario. L'indennità va pagata solo per 13 giorni o devo computare anche i 9 giorni di marzo e pagare in totale 24 giorni?

L’articolo 130 dell’accordo di rinnovo del Ccnl Studi Professionali – Confprofessioni (Consilp) del 17/04/2015 prevede in tema di indennità sostitutiva di preavviso, in base al secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile, che la parte inadempiente debba corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo (nel nostro caso 15 giorni di calendario) comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. L’articolo 129 prevede che i termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, abbiano inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Nel caso esposto, dunque, l'indennità andrà calcolata tenendo conto della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore dal 22 marzo al 15 aprile per un totale di 25 giorni.

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