L’indennità sostitutiva del preavviso negli studi
L’articolo 130 dell’accordo di rinnovo del Ccnl Studi Professionali – Confprofessioni (Consilp) del 17/04/2015 prevede in tema di indennità sostitutiva di preavviso, in base al secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile, che la parte inadempiente debba corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo (nel nostro caso 15 giorni di calendario) comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità. L’articolo 129 prevede che i termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, abbiano inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Nel caso esposto, dunque, l'indennità andrà calcolata tenendo conto della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore dal 22 marzo al 15 aprile per un totale di 25 giorni.