L'esperto rispondeContrattazione

Indennità Trasferta oltre le previsioni del ccnl

di Rossella Quintavalle

La domanda

Ai sensi dell'art. 167 del Ccnl Terziario Confcommercio, in occasione delle trasferte il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio in luogo della diaria, non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto, di cui punto 4) del 2° comma. L'azienda ha scelto di rimborsare le spese di vitto alloggio a piè di lista e di erogare in aggiunta una indennità per ogni giorni di trasferta di 23,00 euro -importo inferiore alla diaria prevista al citato punto 4-. I 23,00 euro sono totalmente esenti in caso di rimborso di vitto o alloggio, mentre sono esenti per 15,49 e soggetti a contributi e Irpef per 7,51 euro in caso di rimborso di vitto e alloggio. E' corretto?

L’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) disciplina il sistema di tassazione delle trasferte e più precisamente al comma 5, in deroga al principio generale di omnicomprensivo del reddito di lavoro dipendente, stabilisce in linea generale che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. L’importo esente si riduce a seconda che oltre alla indennità vi sia un rimborso documentato delle spese di vitto e/o alloggio. Da ciò deriva la necessità di distinguere fra tre diversi sistemi, alternativi tra loro, di applicazione della norma. 1) Indennità forfettaria: l’indennità corrisposta forfettariamente non concorre a formare il reddito fino a euro 46,48 (trasferta Italia) o euro 77,47 (trasferta estero). 2) Rimborso analitico: In caso di rimborso analitico delle spese non concorrono a formare il reddito del lavoratore i rimborsi di spese documentati relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese (es. lavanderia, parcheggio, telefono, mance ecc.), anche non documentabili, eventualmente sostenute e analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 euro per le trasferte all'estero. In questo caso l’eventuale corresponsione in aggiunta al rimborso analitico di un’indennità, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente (circolare 326/E/1997). 3) Rimborso misto: nel caso vi sia un rimborso analitico parziale e in aggiunta un importo di indennità forfettaria, l’esenzione di 46,48 euro si riduce di un terzo passando a 30,98 euro (51,64 per l’estero) se al lavoratore vengono rimborsate le spese di alloggio, ovvero di vitto ovvero nel caso di alloggio o vitto fornito gratuitamente; si riduce di due terzi fino ad un’esenzione complessiva di 15,49 euro (25,82 per l’estero) se al lavoratore vengono rimborsate sia le spese di alloggio, sia quelle di vitto, ovvero ne caso di alloggio e vitto fornito gratuitamente. Da quanto si evince dal quesito, il datore di lavoro pur optando per il rimborso delle spese di vitto e alloggio, come previsto al punto 4, secondo comma, dell’articolo 167 del CCNL Terziario, decide di erogare in aggiunta anche un’indennità configurando una deroga in melius per il lavoratore. A tal proposito occorre tenere presente che, per quanto anche affermato dal Ministero del Lavoro nella nota di precisione del 21/4/2010 (su interpello 14/2010), l’indennità di trasferta corrisposta, in base ad accordi individuali, in misura superiore a quanto previsto dal CCNL, se nei limiti di esenzione previsti dall’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, NON deve essere assoggettata a tassazione in misura piena, “ciò anche in considerazione delle difficoltà insite nell'individuazione, da parte della contrattazione collettiva, di tutte le varietà dei casi che possono determinare trattamenti maggiori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo applicato”. Per quanto concerne il caso sottoposto nel quesito, si concorda dunque con il lettore che nel caso fossero rimborsate a piè di lista solo le spese di vitto o di alloggio, l'indennità forfetaria di 23 euro sarebbe totalmente esente sia dal punto di vista fiscale che contributivo, in quanto non superiore al tetto di 30,98 euro (ossia 2/3 di 46,48 euro ); mentre nel caso le spese documentate si riferissero ad entrambe le spese di vitto e alloggio, rispetto ai 23 euro, la quota di esenzione si ridurrebbe a 15,49 euro (1/3 di 46,48 euro) e sarebbero assoggettare a ritenuta fiscale e a contributi la differenza pari a 7,51 euro (23 – 15,49 = 7,51). E' opportuno comunque rilevare che nel caso il rimborso fosse stato solo di tipo analitico sarebbe comunque stato possibile il riconoscimento in esenzione da imposte di euro 15,49, da attribuire o quale indennità o quali ulteriori spese (es. lavanderia, parcheggio, telefono, mance ecc.), anche non documentabili, eventualmente sostenute e analiticamente attestate dal dipendente in trasferta (circolare 326/E/199797).

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