Contrattazione

Rapporto tra Ccnl e contratti di secondo livello, i chiarimenti del ministero del Lavoro

di Iunio Valerio Romano

Con nota protocollare n. 599 del 24 maggio 2016, la Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito di richiesta d'intervento in relazione ad alcune problematiche riscontrate nel settore del marketing operativo, ha avuto modo di specificare – ancora una volta – il rapporto intercorrente tra i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti di secondo livello.

Le problematiche in parole erano legate alla sottoscrizione di un accordo quadro di secondo livello da applicarsi alle aziende del settore marketing operativo esercenti in alcune regioni, con particolare riferimento alle figure professionali dei promoter e dei merchandiser, evidentemente non in linea con i dettami e gli scopi di cui alla legislazione vigente.

Con il fine di meglio orientare l'attività di vigilanza in materia, il Ministero ha chiarito che la sottoscrizione dei contratti ex articolo 8 del Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, è rimessa esclusivamente alle associazioni (o loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) dotate del grado di maggiore rappresentatività in termini comparativi e che gli stessi contratti devono trovare giustificazione nelle finalità espressamente previste dal Legislatore (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, ecc.). In difetto, il cosiddetto contratto di prossimità non può operare «in deroga alle disposizioni di legge … ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro» ed è da considerarsi giuridicamente inefficace.

Peraltro, tali intese hanno efficacia non in maniera generalizzata, ma solo «nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze aziendali», quindi per unità produttiva.
Il requisito della rappresentatività è, altresì, necessario per il godimento di benefici normativi e contributivi (cfr. articolo 1, comma 1175, L. n. 296/2006), che, in difetto, viene a decadere.

Infine, sotto il profilo contributivo, è determinante anche l'ambito operativo dell'impresa, atteso che il requisito della rappresentatività comparativa sul piano nazionale va rapportata alla "categoria" di appartenenza della stessa (cfr. articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989, nonché articolo 2, comma 25, L. n. 549/1995).

Appare, dunque, chiaro che, in presenza di accordi di secondo livello non in linea con i requisiti ribaditi dal ministero del Lavoro, il personale ispettivo, attesa l'inefficacia degli stessi, dovrà procedere al recupero contributivo e di eventuali benefici illegittimamente goduti, nonché all'emanazione di ogni provvedimento di legge, compresa la diffida accertativa per il recupero delle eventuali differenze retributive. Tutto ciò, anche al fine di preservare la legittima concorrenza tra le imprese operanti sul mercato ed evitare illeciti fenomeni di dumping.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©