Contrattazione

Le istruzione della Cassa edile sul contributo minimo

di Michele Regina

La Cassa edile (http://www.cassaedile.it/) fornisce chiarimenti in merito alla contribuzione minima Ape (anzianità professionale edile) , introdotta dall'accordo nazionale del 6 aprile 2016 e trasmesso con la Comunicazione della stessa Cnce n. 591.
Si ricorda che con gli accordi del 6 aprile 2016 è stato stabilito un contributo, da aprile 2016, di 35 euro mensili per lavoratore. Il versamento è trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre)
I chiarimenti del 7 giugno 2016 si sono resi necessari a seguito di alcuni specifici quesiti.
Nel caso in cui vi sia la presenza di un lavoratore, per lo stesso periodo di paga e quindi nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l'impresa edile non sarà tenuta a corrispondere l'integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dall'accordo di aprile citato nel caso in cui l'importo del contributo Ape complessivamente dovuto per lo stesso lavoratore sia superiore a 35,00 euro.
Siccome la situazione sopra rappresentata genera una effettiva difficoltà per le imprese le stesse nel caso sopra indicato richiederanno la restituzione dell'integrazione già corrisposta alle Casse Edili interessate, previa verifica da parte delle stesse.
La stessa modalità può essere adottata nei casi di presentazione di una denuncia integrativa, per lo stesso lavoratore, in un periodo successivo a quello ordinario.
Nella comunicazione in discorso la Cnce comunica anche che si è insediata l’1 giugno 2016 la particolare Commissione Ape prevista dagli accordi collettivi.
La Commissione suddetta dovrà monitorare i dati relativi alla gestione Ape e sottoporre all'attenzione delle parti sociali nazionali le problematiche scaturenti da tali dati per le necessarie deliberazioni regolamentari e contrattuali.

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