Contrattazione

Firmato l’accordo per il nuovo Ccnl del settore laterizi

di Luca Vichi

Il 13 giugno tra Aniem, Anier, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 3 febbraio 2014 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
- elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
- manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Il contratto, avente validità triennale, decorre dal 1° aprile 2016 e scade il 31 marzo 2019 sia per la parte economica che per quella normativa.


Aumenti retributivi e nuovi minimi
Dal punto di vista retributivo viene previsto un aumento contrattuale complessivo, per il livello C, di 70,00 euro da riconoscersi in tre tranches:
- 15,00 euro dal 1° aprile 2016;
- 25,00 euro dal 1° aprile 2017;
- 30,00 euro dal 1° luglio 2018.
Il nuovo minimo retributivo per il livello di inquadramento predetto risulta quindi pari, con decorrenza 1° aprile 2016, a 1.164,23 euro.
Viene precisato che:
- gli aumenti relativi alle mensilità di aprile e maggio 2016 devono essere riconosciuti rispettivamente con le retribuzioni di giugno 2016 e di agosto 2016;
- ai lavoratori in forza al 31 marzo 2016, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2016, deve essere riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti con riferimento al periodo 1° aprile 2016 – 31 maggio 2016.


Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Per quanto attiene la previdenza complementare le parti prevedono:
- la cancellazione dell'aumento previsto dal 1° aprile 2016 dell'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore per il Fondo Arco. La percentuale di contribuzione rimane ferma all'1,50 per cento;
- l'aumento, con decorrenza 1° marzo 2019, del contributo a carico dei datori di lavoro. La percentuale di contribuzione verrà elevata all'1,70 per cento.
Per quanto attiene invece l'assistenza sanitaria integrativa viene introdotta la possibilità, per i lavoratori aderenti, di versare volontariamente, a decorrere dal 1° novembre 2016, un contributo aggiuntivo individuale, pari a 3,00 euro, al fine di accedere al piano sanitario con prestazioni integrative.


Tutele e agevolazioni
Con il verbale di accordo le parti convengono nel considerare come soggetti di tutela di cui all'articolo 50 non più solo i soggetti tossicodipendenti, ma anche i quelli affetti da disturbi comportamentali patologici, quali alcolismo, anoressia e bulimia.
Inoltre ai lavoratori che fruiscono dei congedi previsti all'articolo 23 (permessi per eventi e cause particolari, congedi per gravi motivi familiari e congedi per la formazione) può essere concessa, compatibilmente con le esigenze tecnico–organizzative dell'azienda, la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di un anno con possibilità di proroga.

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