Contrattazione

Lapidei (industria): sottoscritto il nuovo accordo

di Luca Vichi

In data 28 giugno 2016 tra l'Associazione Italiana Marmomacchine, ANEPLA, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti di aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Tale accordo decorre dal 1° aprile 2016 e scade il 31 marzo 2019 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Con decorrenza 1°gennaio 2016 viene previsto un aumento dell'elemento di garanzia retributiva. Tale importo, pari ora a euro 170,00 lordi annui, spetta ai lavoratori dipendenti da aziende in cui non vi sia contrattazione aziendale e che non percepiscano altri trattamenti individuali o collettivi oltre a quanto spettante in applicazione del CCNL.
Si ricorda inoltre che:

- viene erogato in un'unica soluzione con le competenze del mese di giugno;

- viene corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1°gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

- è proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;

- viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale;

- è comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;

- non viene corrisposto dalle aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.

Aumenti retributivi e nuovi minimi
L'ipotesi di rinnovo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo di euro 103,00 per il livello C da riconoscere in tre tranches:

- euro 30,00, dal 1° giugno 2016;

- euro 20,00, dal 1° dicembre 2017;

- euro 53,00, dal 1° gennaio 2019.
Il nuovo minimo retributivo per il livello di inquadramento predetto risulta quindi pari, con decorrenza 1° giugno 2016, a euro 1.209,64.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Per quanto attiene la previdenza complementare sono previsti due aumenti dell'aliquota a carico del datore di lavoro per il Fondo Arco:

- dal 1° giugno 2016 un incremento dello 0,10% (nuova aliquota all'1,70%);

- dal 1° giugno 2017 un incremento dello 0,10% (nuova aliquota all'1,80%).

Anche in materia di assistenza sanitaria integrativa viene stabilito un aumento della contribuzione a carico dei datori di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2017 infatti i datori di lavoro saranno chiamati al versamento di un importo mensile di euro 13,00 per ogni dipendente in forza (oggi euro 8,00).

Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Con la sottoscrizione del nuovo accordo, in caso di convalida delle dimissioni e di risoluzioni consensuali, le disposizioni da seguire sono quelle previste dall'articolo 26 del D.Lgs n. 151/2015 e del DM del 15 dicembre 2015.

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