Contrattazione

Accordo su apprendistato e assistenza sanitaria per il settore delle palestre e impianti sportivi

di Paola Sanna

Il 5 luglio la Confederazione dello sport-Confcommercio imprese per l'Italia (che riunisce l'Asc e la Fiis) con Slc-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uilcom-Uil, hanno sottoscritto un accordo in materia di apprendistato e assistenza sanitaria per i quadri, che integra la normativa contrattuale già prevista nel Ccnl in vigore.
Queste, in estrema sintesi, le modifiche apportate.


Apprendistato
Alla luce della vigente disciplina in materia di apprendistato viene introdotto il profilo dell'operatore complementare dello sport. A questo proposito, tra le competenze a carattere professionalizzante che contraddistinguono questa figura, viene precisato che nell'ambito della mansione è necessario che il lavoratore conosca le caratteristiche del settore in cui opera, l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali nonchè le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il dipendente deve anche conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di erogazione di servizi e saper utilizzare gli strumenti a sua disposizione per potersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.
L'attività formativa prevista dall'apprendistato fornisce quindi al lavoratore competenze in materia di conoscenza dei servizi aziendali e competenze tecniche e scientifiche della professionalità.


Cassa assistenza sanitaria Qu.a.s.
Con l'accordo, le parti concordano di istituire una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del Ccnl palestre e impianti sportivi e di far richiesta di aderire alla Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore distribuzione e servizi (Qu.a.s.) a parità di contribuzione.
Il contributo annuo obbligatorio è di 350,00 euro a carico dell'azienda, mentre di 56,00 euro a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. In aggiunta è previsto un contributo di 350,00 euro a carico del datore di lavoro da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione.
L'azienda che omette il versamento delle somme precedentemente indicate ha l'obbligo di erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile di 37,00 euro lordi, da corrispondere per quattordici mensilità.

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