Contrattazione

Sottoscritto il rinnovo per la piccola industria metalmeccanica Confimi

di Rossella Quintavalle

Il 22 luglio 2016, tra Confimi impresa meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per la definizione del rinnovo del Ccnl della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 31 maggio 2016; la nuova decorrenza è fissata al 1° giugno 2016, fatte salve le diverse decorrenze stabilite per singolo istituto.
Nel rinnovo, che avrà validità triennale e scadrà il 31 maggio 2019, le parti concordano nella necessità dell'introduzione di specifiche misure al fine di una maggiore competitività delle industrie metalmeccaniche sul territorio, reputando inoltre essenziale il coinvolgimento dei lavoratori attraverso un miglioramento del trattamento economico con un conseguente beneficio contributivo e fiscale secondo le ultime normative vigenti. Con la riscrittura di alcuni degli articoli del contratto, in armonizzazione con l'evoluzione normativa, sono state apportate diverse novità tra le quali si esaminano le più importanti.


Aumento contrattuale e una tantum
A decorrere dalla retribuzione del mese di settembre 2016 le parti concordano un aumento salariale medio di 24 euro al 5° livello a copertura del periodo primo settembre 2016 – 31 maggio 2017. Ai lavoratori in forza alla data del 22 luglio 2016 sarà inoltre corrisposto un importo una tantum unitamente alla retribuzione di settembre 2016, a copertura del periodo 1 giugno 2016 – 31 agosto 2016 e pari a 75 euro, al 5° livello, da riproporzionare per i lavoratori part-time, e da considerare utile al calcolo del Tfr.


Contratto a termine
Nella riscrittura della disciplina del contratto a termine alla luce della nuova normativa, le parti, confermando il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione quale limite massimo dei lavoratori a tempo determinato assumibili, stabiliscono che restano esclusi dal computo i contratti conclusi:
- nelle fasi di avvio delle nuove attività per un periodo di 24 mesi, ridotti a 18 in caso di avvio di una nuova linea/modulo di produzione;
- da imprese start-up innovative e attività stagionali; le parti concordano che sono considerate attività stagionali quelle caratterizzate dalla ricorrente necessità di intensificazione del lavoro in determinati periodi dell'anno;
- per la sostituzione di lavoratori assenti e in caso di sostituzione di maternità/paternità l'assunzione può essere anticipata fino ai due mesi prima dell'inizio del congedo;
- con lavoratori di età superiore ai cinquanta;
- con lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio;
- con lavoratori impiegati in attività da svolgere da parte di aziende contoterziste a fronte degli impegni contrattuali presi e limitatamente alla loro durata.


Part-time e conciliazione vita lavoro
Eliminate le clausole flessibili, i sottoscrittori disciplinano in modo articolato le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e alla variazione in aumento dell'orario da inserire nel contratto di lavoro a tempo parziale e reputano tale forma contrattuale un efficace strumento per l'assunzione di giovani quando sussista la disponibilità di lavoratori più anziani a ridurre il proprio orario di lavoro all'avvicinarsi del pensionamento. Le parti si accordano per l'istituzione della “banca del tempo” che permetta ai lavoratori di accantonare le ore di Par non fruite, straordinari in banca ore, e le eventuali ferie aggiuntive previste da contratto. Reputano inoltre essenziale la rimodulazione dell'orario di lavoro in presenza di determinate esigenze dei lavoratori al fine di conciliare la vita lavorativa con quella familiare.


Contratto Socrate
Tra le novità del rinnovo l'istituzione sperimentale del contratto “Socrate per l'occupazione” (Osc) finalizzato allo sviluppo e all'occupazione nell'industria manifatturiera. Si tratta di un contratto di ingresso a tempo determinato, a finalità sociale, rivolto a determinate categorie di lavoratori o a particolari tipologie di aziende, al fine di favorire l'occupazione in momenti di criticità occupazionale. È rivolto in particolar modo ai lavoratori che non hanno ancora compiuto i trentasei anni, agli ultracinquantenni, ai disoccupati da oltre ventiquattro mesi, ai lavoratori in cerca di reinserimento e a quelli assunti per nuove attività e/o investimenti. Tale tipologia contrattuale può essere utilizzata una sola volta nei confronti del lavoratore al quale viene offerta l'opportunità di accedere o rientrare nel mercato del lavoro con possibilità di una stabilizzazione, sottostando a determinate condizioni:
-durata: variabile da sei a diciotto mesi non prorogabili;
-retribuzione: la retribuzione subisce una riduzione di circa il 15% dei minimi tabellari dei lavoratori inquadrati nella stessa categoria. In caso di mancata conferma al termine del contratto, al lavoratore sarà corrisposto un elemento retributivo pari alla differenza tra il minimo tabellare e quello inferiore applicato nel corso del contratto “Socrate”. Tale tipologia contrattuale a termine è esclusa dai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.


Lavoro agile
Sempre nell'ottica dell'incremento della produttività e della conciliazione dei tempi vita-lavoro, fanno ingresso nell'ipotesi di accordo, le linee guida del lavoro agile, con l'intenzione di promuovere tale strumento quale tipologia flessibile della prestazione da svolgersi in parte all'interno e in parte all'esterno della sede aziendale.
Ulteriori modifiche hanno interessato l'apprendistato per ciò che riguarda l'alternanza scuola lavoro e i percorsi di alta qualificazione e la regolamentazione dell'istituto delle ferie solidali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 del Dlgs 151/2015, attraverso il quale il lavoratore su base volontaria cede una parte delle proprie ferie arretrate a colleghi con importanti bisogni di cura e assistenza familiare.


Assistenza sanitaria integrativa
Viene estesa, dal 1° gennaio 2017, la sanità integrativa a tutti i lavoratori e i familiari tramite il Fondo Pmi salute. Dal 1° settembre al 31 settembre 2016 il versamento al Fondo sarà pari a 1,50 euro a carico azienda e salirà a decorrere dal 1° gennaio 2017 a 11 euro mensili per ciascun lavoratore, a carico del quale resta il pagamento di 1 euro mensili.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©