Contrattazione

Tra sindacati e cooperative accordo su produttività e apprendistato

di Rossella Quintavalle

Il 26 luglio 2016 Cgil Cisl e Uil e l'Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative e Legacoop) hanno siglato due importanti accordi che interessano i temi della detassazione dei salari per la produttività, con intesa sperimentale a validità 24 mesi rinnovabili, e del contratto di apprendistato.


Detassazione
In tema di detassazione le parti, alla luce delle novità contenute nella legge di stabilità per il 2016 e di quanto affermato nel decreto interministeriale del 25 marzo e successivamente chiarito dall'agenzia delle Entrate nella circolare 28/E /2016, forniscono un modello di accordo territoriale nell'intenzione di favorire la contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e convengono che le imprese aderenti ad Agci o Confcooperative o Legacoop, nelle quali non è costituita la Rsu o la Rsa, in caso di stipula di accordi con le organizzazioni Cgil, Cisl e Uil, si avvalgono dell'assistenza della centrale cooperativa cui aderiscono.
I premi sono assoggettati al regime fiscale agevolato quando le imprese adottano uno o più indicatori elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto di marzo 2016; essenziale è che sussista la condizione di incremento degli obiettivi verificabili sulla base di indicatori numerici appositamente stabiliti e riscontrabili sotto il punto di vista documentale.
Le imprese che intendono applicare l'accordo devono inviare ai propri lavoratori una comunicazione scritta per informarli dell'istituzione di un premio di risultato con indicazione del periodo di riferimento e delle modalità di corresponsione oltre all'informativa sulla possibilità di tramutare il premio in prestazioni di welfare aziendale secondo quanto previsto in materia. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'apposito comitato che sarà costituito allo scopo e che avrà il compito di valutare che quanto scritto sia conforme all'accordo.


Apprendistato
In materia di apprendistato, nell'ambito della disciplina prevista nel Dlgs 81/2015, le parti dell'accordo interconfederale, nell'intenzione di favorire il ricorso a tale tipologia contrattuale ed in particolar modo l'apprendistato di primo e terzo livello (articoli 43 e 45 del Dlgs 81/2015), delineano alcuni punti essenziali della disciplina.
L'apprendista assunto per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha una retribuzione stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento assegnato in coerenza con il percorso formativo come individuato in relazione alla durata all'articolo 4 del Dm 12 ottobre 2015; tale retribuzione aumenta progressivamente dal 45% al 70% nel corso di quattro anni. Ai fini retributivi l'apprendista assunto per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca viene inquadrato per la prima metà dell'apprendistato a due livelli sotto quello di destinazione, e per la seconda metà ad un livello sottostante; in caso di percorso di durata non superiore all'anno l'inquadramento è stabilito ad un livello inferiore a quello di destinazione finale.
Il piano formativo individuale per ambedue le tipologie deve comprendere anche la formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento e, per tutti gli altri aspetti relativi alla disciplina generale, ove non si rinvenga una specifica regolamentazione nei contratti collettivi nazionali di categoria, ci si potrà riferire a quanto disposto per l'apprendistato professionalizzante dalla normativa vigente.

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