Contrattazione

I nuovi istituti del contratto a termine e part-time nel Ccnl chimica Confapi

di Rossella Quintavalle

Nel rinnovato Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro, le parti sottoscrittrici in data 26 luglio u.s. hanno completamente rivisitato l'istituto del contratto a termine e della somministrazione di lavoro a termine e apportato le necessarie modifiche al contratto a tempo parziale al fine di adeguare la disciplina contrattuale alla normativa di recente emanazione in riferimento a tutti i settori destinatari dell'ipotesi di rinnovo.

Contratto a termine e somministrazione a termine fino al 25% degli indeterminati
Sebbene l'accordo decorra dal 1° gennaio 2016 per scadere il 31 dicembre 2018, per ciò che interessa i lavoratori assunti a temine e/o in somministrazione viene stabilito che con decorrenza 1 ottobre 2016 il numero medio di lavoratori che l'azienda potrà utilizzare nel corso di un anno solare, fruendo dei due istituti, non potrà essere superiore al 25% (in precedenza il 15%) rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in essere al momento della nuova assunzione.

Potranno comunque essere effettuate fino ad un massimo di cinque assunzioni (in precedenza tre) qualora dalla percentuale calcolata derivi un numero inferiore. Resta confermato che non potrà tuttavia essere utilizzato in un singolo mese un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza. Rimangono esclusi dal limite percentuale i lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99 (a termine o in somministrazione) e gli assunti per sostituire lavoratori assenti, nel qual caso, inoltre, l'assunzione potrà avvenire anche anticipatamente o successivamente all'assenza del lavoratore sostituito per un massimo di due mesi. In caso di dimissioni il lavoratore dovrà osservare il periodo di preavviso al pari degli altri lavoratori ed entro il limite di durata del contratto stesso, mentre in caso di malattia e/o infortunio, ferma restando la scadenza naturale del contratto, viene prevista una conservazione del posto pari a un quarto della durata del contratto in essere fino ad un massimo di sei mesi. A decorrere dal primo gennaio 2017 scatterà il diritto di precedenza anche per i lavoratori somministrati in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato nei confronti del lavoratore che abbia intrattenuto nell'azienda, con lo stesso livello contrattuale, un rapporto di somministrazione a termine per la durata di trentasei mesi anche non continuativa nell'arco dei cinque anni precedenti.

Part-time: cinque giorni di preavviso per le clausole elastiche
Leggermente modificata, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2016, la disciplina del lavoro a tempo parziale, nella quale vengono regolate le sole clausole elastiche e diminuito il tempo relativo al preavviso che il datore di lavoro deve concedere per comunicare la variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa, che passa da sette a cinque giorni lavorativi. Restano ferme le maggiorazioni del 10% per le ore prestate in orari diversi da quelli concordati, e del 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello previsto dei cinque giorni. Confermate anche le maggiorazioni del 16% per le prestazioni supplementari entro il limite massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito all'anno, e del 50% per il lavoro eccedente tale limite quantitativo.

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