Contrattazione

SanArti, stop ai versamenti per i territori colpiti dal sisma

di Fabio Antonilli

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativo dell'artigianato, SanArti, istituito nel 2013 da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl Uil, ha avviato un’importante iniziativa a sostegno delle imprese e dei lavoratori interessati dal sisma del 24 agosto.

L'8 settembre 2016, infatti, gli organismi dirigenti del Fondo hanno deliberato di esentare dal versamento del contributo mensile pari a 10,42 euro, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, le imprese artigiane iscritte a SanArti dei comuni delle regioni del Lazio (Accumuli, Amatrice e Cittareale in provincia di Rieti), delle Marche (Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo e Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno e Montefortino in provincia di Fermo), dell'Umbria (Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci in provincia di Perugia) e dell'Abruzzo (Montereale, Capitignano e Campotosto in provincia dell'Aquila, Valle Castellana e Rocca Santa Maria in provincia di Teramo).

L'esenzione riguarda il periodo che va dal 1° settembre 2016 fino al 31 dicembre 2016, dunque sarà effettiva a partire dal modello F24 da compilarsi entro il 16 ottobre 2016, a valere su tutti i rapporti di lavoro per i quali i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato prevedono il versamento al Fondo.

Durante il periodo di assenza di contribuzione il diritto dei lavoratori iscritti alle prestazioni del Fondo resta comunque salvaguardato. SanArti ha infatti deciso che i lavoratori delle imprese artigiane di questi territori hanno comunque diritto alle prestazioni assistenziali integrative previste dal nomenclatore sanitario.

Vale la pena precisare che l'esenzione decisa dal Fondo non riguarda le imprese che, in applicazione dei contratti collettivi dell'artigianato, hanno optato di riconoscere al lavoratore – in alternativa al versamento a SanArti - un “elemento aggiuntivo della retribuzione”, pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, così come previsto dagli articoli “diritto alle prestazioni della bilateralità” e “assistenza sanitaria integrativa” degli stessi Ccnl, che pertanto è dovuto.

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