Contrattazione

Confcommercio, sottoscritto l’accordo sull’apprendistato

di Paola Sanna

In data 19 ottobre 2016 tra Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil, è stato sottoscritto l'accordo per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di I e III livello, quindi rispettivamente:
- per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e
- per alta formazione e ricerca.

L'accordo definisce alcuni importanti aspetti che coinvolgono le due tipologie contrattuali, anche alla luce delle modifiche introdotte in materia dal Jobs Act.

Retribuzione per le ore di formazione
La retribuzione per le ore svolte presso l'azienda, eccedenti quelle contenute nel piano formativo del lavoratore assunto come apprendista per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, viene calcolata in percentuale rispetto a quella corrisposta ai dipendenti qualificati nella misura
- del 50% per il primo e il secondo anno,
- del 65% per il terzo anno e
- del 70% per l'eventuale quarto anno.

Per quanto riguarda l'apprendistato di III livello, ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 del Dlgs 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Le ore di formazione che rimangono invece a suo carico - cioè quelle eccedenti l'entità di ore contenute nei piani formativi - sono retribuite sulla base della retribuzione spettante al lavoratore
- con il sottoinquadramento di 2 livelli, se nella prima metà del periodo di apprendistato,
- con il sottoinquadramento di 1 livello, se nella seconda metà del periodo.

Livello di inquadramento
Alla fine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica, il livello di inquadramento per i successivi dodici mesi, è inferiore di un livello rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato.

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