Applicazione del ccnl multiservizi ai call center
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 31 maggio 2011 prevede, all’articolo 1 (Sfera di applicazione del contratto), che il contratto sia applicato – tra le altre - alle seguenti attività: - “servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, ecc.); - Servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, ecc.”; Rientrano nella sfera di applicazione anche i servizi di informazione telefoniche, “con esclusione dei call center”. Se da una parte il c.c.n.l. propone un’elencazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso, dall’altra parte ne esclude esplicitamente l’applicazione ai call center. Stando quindi alle disposizioni contrattuali, ai call center non dovrebbe potersi applicare il c.c.n.l. sopra menzionato. L’attività dei call center rientrerebbe di conseguenza tra quelle autonome, per i cui rapporti di lavoro andrebbero applicati autonomi e specifici contratti collettivi corrispondenti. Volendo, tuttavia, approfondire l’analisi si potrebbe disquisire riguardo il significato letterale dei termini utilizzati nel testo contrattuale. Nessun dubbio si rileva riguardo l’attività di “centralino”, la quale consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. L’ulteriore attività di servizio di informazioni telefoniche, evidentemente diversa dalla predetta attività di centralino, potrebbe essere equiparabile a quella dei call center in modalità “inbound”; secondo tale interpretazione, i call center da escludere dall’applicazione del c.c.n.l. sarebbero quelli “outbound”.