Contrattazione

Tfr meno oneroso per il Ccnl Turismo

di Rossella Quintavalle

Dopo un primo accordo concluso il 30 novembre 2016 che aveva deliberato l'applicazione di retribuzioni inferiori per gli assunti a decorrere dal 14 novembre 2016, Federalberghi, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs il 9 febbraio 2017 si sono incontrate per dare ulteriore seguito a quanto convenuto nel rinnovo del Ccnl Turismo del 18 gennaio 2014 in merito ai fenomeni di dumping contrattuale da contrastare attraverso l'attivazione della “clausola di salvaguardia”. Tale clausola di salvaguardia prevede che «qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto».

Tempestivamente Federalberghi, con la circolare 38 del 13 febbraio 2017, ha inviato alle aziende precise indicazioni in merito. Le parti, nella sottoscrizione della nuova intesa, hanno concordato di apportare al Ccnl vigente alcune integrazioni tra le quali trova posto anche una norma temporanea che interessa la riduzione del costo relativo ai lavoratori in forza prima del 14 novembre 2016, mediante la modifica della base di calcolo del Tfr.

Stop and go
I sottoscrittori, in relazione ai contratti a termine stipulati dopo il 1° marzo 2017, nell'integrare quanto previsto all'articolo 87 del Ccnl attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4, modificano gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo, il cosiddetto “stop and go”, prevedendo: 8 giorni di intervallo per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi e 15 giorni per i contratti di durata superiore. Federalberghi precisa in circolare che, per quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 87 del Ccnl Turismo, le disposizioni relative al rispetto degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e l'altro non trovano applicazione con riferimento:
- ai contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del Ccnl Turismo 20 febbraio 2010;
– nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al dipendente la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
– nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
– ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (Aspi, Cigo, Cigs, mobilita, eccetera), con disoccupati con più̀ di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge 68/1999;
– in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.

Voci escluse dal calcolo del Tfr (norma temporanea)
Per contenere le dinamiche di costo anche in riferimento ai lavoratori in forza prima del 14 novembre 2016, ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014, viene concordato che la quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto non dovrà tenere conto delle seguenti somme:
- i ratei mensili di quattordicesima mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017 – 30 giugno 2019;
-le somme di cui all'articolo 111, comma 7 e più precisamente i cosiddetti permessi per riduzione dell'orario di lavoro, in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019 di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.
Tali disposizioni possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 14 novembre 2016, qualora agli stessi vengano applicati i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014.

Proroga di vigenza contrattuale
Diversamente da quanto indicato nel rinnovo del 2014, ove la vigenza contrattuale era stata fissata in 40 mesi con scadenza 31 agosto 2016, e dall'ulteriore accordo firmato in data 30 marzo 2016 che l'aveva portata a 56 mesi con scadenza al 31 dicembre 2017, con la sottoscrizione dell'accordo in esame la validità del Ccnl è ulteriormente prolungata a 68 mesi e sino al 31 dicembre 2018.

Nuove adesioni al Ccnl
I datori di lavoro che hanno aderito al Ccnl Turismo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, qualora non applichino già un trattamento pari o superiore a quello previsto dall'accordo del 2014, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti con le gradualità e le misure indicate nelle tabelle inserite nell'accordo stipulato il 30 novembre 2016. Federalberghi precisa inoltre che, «il trattamento economico “a regime” previsto dal nostro Ccnl è inferiore a quello previsto da altri contratti, si evidenzia che – per usufruire di tale vantaggio – è necessario che le adesioni intervengano prima del 31 dicembre 2017, per evitare di consolidare il maggior costo che altri contratti prevedono a decorrere dal 1° gennaio 2018».
Le parti, infine, nel convenire che l'effettiva realizzazione degli equilibri previsti dalla clausola di salvaguardia costituirà oggetto di valutazione negoziale ai fini del rinnovo del Ccnl Turismo 18 gennaio 2014, si accordano per completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.

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