Contrattazione

Edili, recesso del contratto integrativo in Sardegna

di Michele Regina

Il settore delle costruzioni dell'edilizia in Sardegna è disciplinato dai due sistemi contrattuali prevalenti, quello industriale e quello artigiano. Detti sistemi sono disciplinati da due livelli di contrattazione: quello nazionale e quello territoriale, settore quest'ultimo che disciplina gli istituti normativo-economici e di sistema della bilateralità per quanto non normati dal Ccnl.

In Sardegna, fa notare la nota del 16 febbraio 2017 di Confindustria Sardegna Meridionale-Sezione Costruttori edili, detti sistemi dal 2015 sono stati caratterizzati da una situazione di «asimmetria contrattuale» riconducibile alla presenza di un contratto territoriale integrativo soltanto nel comparto industriale, ma non nel comparto artigiano.

Tale situazione ha generato uno squilibrio nelle retribuzioni e nelle tutele tra lavoratori di pari livello in funzione della loro appartenenza o al settore edile industriale o al settore edile artigiano.

Vista l'impossibilità di riportare la situazione dei due sistemi al corretto equilibrio le Sezioni dei Costruttori Edili del sistema Confindustria/Ance di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, per tutelare le imprese aderenti, in data 29 aprile 2016, hanno dato «unilaterale disdetta» dei Contratti integrativi provinciali su tutto il territorio regionale.

In assenza di necessari passaggi negoziali con le parti sociali le medesime Sezioni Edili hanno comunicato in data 5 dicembre 2016 alle Organizzazioni Sindacali Territoriali il formale recesso dal Contratto integrativo provinciale e da tutti gli accordi successivi ad esso correlati, con decorrenza 1° febbraio 2017.

Da tale data il Contratto provinciale dell'edilizia del 6 luglio 2007, integrativo del "Ccnl Ance per i dipendenti delle imprese edili ed affini", ha cessato ogni efficacia e validità.
Tale recesso produce tre effetti distinti:

1) sulle retribuzioni e le indennità dovute al personale dipendente;

2) sulle misure e modalità contributive verso gli Enti bilaterali del sistema;

3) sugli istituti normativi disciplinati dal Contratto integrativo provinciale.

La cessazione degli elementi retributivi e delle indennità, disciplinati dalla contrattazione di secondo livello, determina la riduzione del salario percepito dai lavoratori dipendenti.
La citata nota di Confindustria Sardegna rileva altresì che, fatti i salvi i diritti già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa e disciplinata all'interno della contrattazione collettiva territoriale, tutti i rapporti contrattuali, a decorrere dalla menzionata data, non potranno beneficiare delle misure economiche contenute nella precedente contrattazione.

Il contratto di secondo livello disciplina anche le misure e modalità di contribuzione verso il sistema degli Enti paritetici.

Ma in tal caso pur in presenza del recesso, vista la particolare natura degli Enti bilaterali, emanazione diretta della contrattazione collettiva, il regime contributivo nei confronti degli Enti bilaterali rimane invariato.

Sugli istituti normativi previsti dal Contratto (es. ferie ) dal 1° febbraio 2017 si applica solo la disciplina contenuta nel Ccnl.

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