Contrattazione

Dirigenti marittimi, ridotto il periodo di comporto

di Rossella Quintavalle

Federagenti e Manageritalia si sono incontrati il 13 febbraio 2017 al fine di siglare l'accordo di rinnovo del Ccnl per i dirigenti delle agenzie marittime e raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, scaduto il 31 dicembre 2014.
L'accordo, la cui nuova validità è fissata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, contiene, oltre alla determinazione degli aumenti contrattuali, numerose novità che spaziano dal periodo di comporto della malattia ai rivisitati termini di preavviso in caso di licenziamento e relative indennità. Ridefinita, inoltre, la nuova contribuzione dovuta ai fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.

Trattamento economico
Le parti hanno concordato un aumento a regime pari a 350,00 euro lorde mensili da corrispondersi in più tranche e alle seguenti scadenze:
- 80,00 euro dal 1° marzo 2017;
- 110,00 euro dal 1° gennaio 2018;
- 160,00 euro dal 1° dicembre 2018
Gli aumenti, così definiti, potranno essere assorbiti esclusivamente da elementi concessi a qualsiasi titolo con l'espressa clausola di assorbibilità. Ai dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 14 febbraio 2017, spetterà una retribuzione minima d'ingresso non inferiore a 3.500,00 euro lordi.

Agevolazioni contributive
Riconfermate nell'accordo di rinnovo le agevolazioni contributive riservate ai casi di assunzioni di dirigenti di prima nomina o disoccupati fino a 55 anni, seppure con alcune modifiche in riferimento al requisito anagrafico e alla durata. Ai dirigenti assunti o di prima nomina (Dpn) dal 14 febbraio 2017 entro il compimento del 48° anno di età, nonché ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti, può essere applicata una contribuzione ridotta relativamente ai contributi dovuti al Fondo Mario Negri e all'Associazione Antonio Pastore, come di seguito indicato:
- fino a 40 anni di età, per un periodo massimo di 4 anni;
- da 41 a 45 anni, per un periodo massimo di 3 anni;
- da 46 e fino al compimento dei 48 anni, per un periodo massimo di 2 anni;
Anche in riferimento ai dirigenti temporanei o temporary manager, con contratto a temine di durata non inferiore a un anno, l'agevolazione può essere fruita indipendentemente dall'età anagrafica del dirigente, per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto a termine, e per un periodo massimo di due anni. Tale agevolazione contributiva, inoltre, può essere applicata, limitatamente al periodo di vigenza del Ccnl e in via sperimentale, ai dirigenti full-time la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 euro annui. In tal caso l'agevolazione non potrà durare più di tre anni dall'assunzione o dalla nomina.

Malattia e periodo di comporto
Le parti convenute hanno concordato, altresì, la modifica della disciplina del trattamento di malattia ritoccando il periodo di comporto per le malattie meno gravi, che a decorrere dal 1° marzo 2017 risulta essere ridotto da 12 a 8 mesi per anno solare, intendendosi per tale il periodo a ritroso quello costituito da 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso. La conservazione del posto con il mantenimento dell'intera retribuzione può essere prolungata di altri 6 mesi in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale. Per i dirigenti che alla data di entrata in vigore delle modifiche abbiano superato il periodo di comporto di 8 mesi, continuerà ad applicarsi la disciplina ante rinnovo, fatta salva la possibilità di usufruire del periodo di comporto massimo di 14 mesi, in caso di patologia grave.

Previdenza complementare Fondo “Mario Negri”
Stabilite le nuove percentuali contributive da destinare al Fondo:
– il contributo ordinario a carico azienda è pari all'11,88% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 12,11% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e al 12,35% a decorrere dal 1° gennaio 2018;
– il contributo integrativo è pari all'1,99% a decorrere dal 1° gennaio 2015, al 2,03% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 2,07% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e al 2,11% a decorrere dal 1° gennaio 2018
– il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti con agevolazioni contributive a decorrere dall'anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall'anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%.

Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2016 il contributo dovuto al Fasdac è fissato nella misura del 2,51% ed elevato al 2,56% a decorrere dal 1° gennaio 2018. La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 e in 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Termini di preavviso di licenziamento e indennità risarcitorie
I sottoscrittori hanno ritenuto necessario modificare anche i termini di preavviso e le indennità risarcitorie dovute in caso di licenziamento ingiustificato in riferimento ai licenziamenti comminati a decorrere dal 1° giugno 2017, come di seguito indicato.
Preavviso:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio (non modificato);
- 8 mesi: oltre quattro e fino a 10 anni di servizio (in precedenza fino otto anni di servizio);
- 10 mesi: oltre 10 e fino a 15 anni di servizio (in precedenza fino a 12 anni di servizio);
- 12 mesi: oltre 15 anni di servizio (nuova previsione).
Indennità risarcitoria
Per licenziamento ingiustificato le nuove misure da calcolarsi sempre in relazione all'anzianità di servizio, saranno le seguenti:
- da 4 a 8 mesi, fino a 4 anni di servizio;
- da 6 a 12 mesi, oltre 4 e fino a 6 anni di servizio;
- da 8 a 14 mesi, oltre 6 e fino a 10 anni di servizio;
- da 10 a 16 mesi, oltre 10 e fino a 15 anni di servizio;
- da 12 a 18 mesi, oltre 15 anni di servizio.

Rideterminato, inoltre, l'incremento automatico dell'indennità risarcitoria per licenziamento
ingiustificato da applicarsi ai dirigenti con una anzianità di servizio nella qualifica superiore a dodici anni, nelle seguenti misure:
- 4 mensilità per coloro che hanno una età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno una età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all'età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Tale indennità, rivestendo la natura risarcitoria, non è soggetta ad alcuna contribuzione ed è computata sull'ultima retribuzione lorda comprensiva del valore convenzionale imponibile dell'eventuale retribuzione in natura, dei corrispondenti ratei delle mensilità aggiuntive, dell'eventuale retribuzione variabile, come media degli emolumenti corrisposti nei 36 mesi precedenti o nel minor periodo di servizio prestato, degli effetti sul trattamento di fine rapporto con esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività.
Le parti si impegnano infine a promuovere azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.

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