L'esperto rispondeContrattazione

Indennità di trasferta nel settore del trasporto aereo

di Callegaro Cristian

La domanda

Buonasera, c'è un termine entro il quale deve essere pagata la trasferta nel settore del trasporto aereo?

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali prevede, in relazione al settore di riferimento, la seguenti discipline per le trasferte. Il settore gestione aeroportuali prevede quanto segue (articolo G31): “1) In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, al personale in missione è dovuto un importo per il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le regolamentazioni aziendali. L'importo della prima colazione, del pranzo e della cena è riconosciuto al dipendente che parta dalla propria sede rispettivamente prima delle ore 08,00, ore 13,00 e ore 20,00 o rientri dopo le stesse ore. L'importo per il pernottamento non è divisibile e spetta quando il dipendente parte prima delle ore 24,00 o rientra dopo la stessa ora. 2) Ove il viaggio abbia luogo in ferrovia spetta al personale, in aggiunta al trattamento di cui sopra, un rimborso delle piccole spese pari al 10% del biglietto a tariffa intera. Se il viaggio avviene in aereo al personale spetta un rimborso delle spese pari al 5% del costo del biglietto a tariffa applicata. 3) Il dipendente comandato in missione ha diritto ad un congruo anticipo in relazione alla durata presunta della missione. 4) Al personale in missione compete inoltre un'indennità di trasferta commisurata al 10% della quota oraria del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza, moltiplicata per ciascuna ora effettivamente impiegata in viaggio al di fuori del normale orario di lavoro”. Ne consegue che per l’indennità di trasferta di cui al punto 4) non sembra esserci un termine di pagamento. Si ritiene che tale termine possa essere individuato nello stesso termine previsto per il pagamento della retribuzione mensile, tenendo ragionevolmente conto che, essendo la trasferta commisurata alle ore effettivamente impiegata in viaggio al di fuori del normale orario di lavoro, la stessa potrà essere calcolata in modo puntuale soltanto al termine del mese di riferimento della retribuzione. Il settore handlers prevede quanto segue (articoloH26): “1. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, al personale in missione è dovuto un importo per il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le regolamentazioni aziendali. L'importo della prima colazione, del pranzo e della cena è riconosciuto al dipendente che parta dalla propria sede rispettivamente prima delle ore 08,00, ore 13,00 e ore 20,00 o rientri dopo le stesse ore. L'importo per il pernottamento non è divisibile e spetta quando il dipendente parte prima delle ore 24,00 o rientra dopo la stessa ora. 2. Ove il viaggio abbia luogo in ferrovia spetta al personale, in aggiunta al trattamento di cui sopra, un rimborso delle piccole spese pari al 10% del biglietto a tariffa intera. Se il viaggio avviene in aereo al personale spetta, in sostituzione delle indennità di trasferta, un rimborso delle spese pari al 5% del costo del biglietto a tariffa applicata. 2. Il dipendente comandato in missione ha diritto ad un congruo anticipo in relazione alla durata presunta della missione. 3. Al personale in missione compete inoltre un'indennità di trasferta commisurata al 10% della quota oraria del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza, moltiplicata per ciascuna ora effettivamente impiegata in viaggio al di fuori del normale orario di lavoro”. In merito al termine di pagamento dell’indennità di trasferta valgono le stesse considerazioni proposte per il settore gestione aeroportuali.

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