Contrattazione

I tessili puntano su flessibilità e accordi di secondo livello

di Giampiero Falasca

L’accordo per il rinnovo del Ccnl per l’industria tessile, siglato il 21 febbraio rafforza la spinta a investire sul secondo livello contrattuale, aumentando il valore di un istituto - l’elemento di garanzia retributiva - che è alternativo a importi concordati tramite la contrattazione aziendale. Tale valore viene incrementato a 250 euro lordi per il 2017, salendo a 300 euro lordi sia per il 2018 che per il 2019 (il vecchio contratto riconosceva una somma di 200 euro per ciascun anno).

L’intesa prevede l’impegno delle parti a dare attuazione alle norme contenute nel testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, definendo criteri e procedure per ampliare l’efficacia e l’esigibilità della contrattazione nazionale e aziendale.

Vengono inoltre rinnovate in maniera importante le regole sui contratti flessibili. Per il contratto a termine viene prevista la possibilità di superare la durata di 36 mesi per lo svolgimento di alcune mansioni legate a eventi specifici (per esempio le vendite stagionali), e viene previsto un limite quantitativo massimo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato (con delle franchigie per i datori che hanno fino a 5 dipendenti), calcolato come media annua dei contratti a termine, elevabile a opera della contrattazione aziendale, e non applicabile per eventi specifici. Nel computo di tale percentuale rientrano i contratti di somministrazione a tempo determinato, che in ogni caso non possono superare la soglia del 10%, e quindi risultano soggetti a limiti più stringenti.

L’accordo si occupa anche dell’inquadramento unico, invitando le imprese ad avviare sperimentazioni in azienda, su base volontaria e in collaborazione con le rappresentanze sindacali unitarie.

Cambia in maniera significativa la normativa su permessi, assenze e ferie.

Fino al 31 dicembre 2018 si prevede - in attuazione della legge 232/2016 - l’obbligo, per il padre lavoratore, di astenersi - entro 5 mesi dalla nascita del figlio - per un periodo di 2 giorni (4 nel 2018).

Per i congedi parentali viene introdotto l’obbligo di presentare richiesta scritta con un preavviso di 15 giorni, indicando inizio e fine del periodo di fruizione e modalità di utilizzo del permesso, se su base oraria o giornaliera.

In tema di malattie, l’accordo si fa carico di definire azioni di contrasto al fenomeno di “assenteismo anomalo”, caratterizzato dalla concentrazione delle assenze in determinati periodi: viene decisa l’istituzione di un gruppo di lavoro cui è affidato il compito di analizzare il fenomeno e definire delle proposte per gestirlo.

Per quanto riguarda le ferie, l’intesa stabilisce la facoltà per le imprese di imporre un periodo di fruizione di due settimane consecutive, a condizione che la richiesta sia giustificata da esigenze organizzative o tecnico-produttive, prevedendo comunque la possibilità per il dipendente di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana nei mesi compresi tra giugno e settembre. Le parti si impegnano anche ad armonizzare le regole esistenti per le varie qualifiche.

Infine, viene prevista l’istituzione di un fondo di assistenza sanitaria, che avrà il compito di erogare trattamenti integrativi di quelli pubblici. Il fondo dovrà essere finanziato con un contributo aziendale di 12 euro al mese per ciascun addetto, da pagarsi a partire dal 1° gennaio 2018 (la data di avvio effettivo del fondo potrebbe, invece, essere successiva).

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