Contrattazione

Microflessibilità e rafforzamento della bilateralità nel nuovo accordo Alimentari Pmi

di Rossella Quintavalle

Il 6 marzo, Unionalimentari-Confapi, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno definito alcuni aspetti contrattuali a integrazione del rinnovo datato 16 settembre 2016. I sottoscrittori hanno convenuto di intervenire su alcuni istituti contrattuali.

Apprendistato
Tra le modifiche intervenute è da rilevare il recepimento dell'accordo interconfederale sull'apprendistato del 22 dicembre 2016 e il mantenimento dell'armonizzazione con quanto stabilito dal Dlgs 81/2015 in materia di apprendistato professionalizzante.

Orario di lavoro
A carattere sperimentale, con decorrenza 6 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2018 salvo proroga, viene introdotta una clausola di “microflessibilità” al fine di disporre piccoli spostamenti di orario dei lavoratori che favoriscano l'andamento della produttività e la salvaguardia dell'igienicità e salubrità dei prodotti, oltre alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori stessi. Le parti convengono che, al fine di portare a termine le produzioni avviate, si possa operare una variazione sull'orario di lavoro giornaliero attraverso uno scostamento per un massimo di 15 minuti giornalieri sia all'inizio che al termine del turno di lavoro. In caso di superamento su base settimanale delle 40 ore, il tempo effettuato in eccedenza sarà conteggiato come straordinario, mentre sarà imputato in contatore a completamento dell'orario settimanale in caso di mancato raggiungimento dell'orario contrattuale; il tutto sarà contabilizzato attraverso un calcolo su base settimanale ed una compensazione su base mensile. L’applicazione della clausola sopra descritta avverrà preventivamente tramite accordo a livello territoriale o in alternativa a livello aziendale.

Contrattazione di secondo livello
Le parti concordano nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione e di avviare, per la vigenza del rinnovato contratto, la contrattazione territoriale di secondo livello avente contenuto economico e normativo secondo le linee guida elaborate dalla commissione bilaterale, ampliando le aree di intervento relativamente ai temi della partecipazione alla governance, la partecipazione organizzativa e la partecipazione economico-finanziaria.

Danni alla lavorazione
Tra i danni arrecati dal lavoratore è stato inserito, oltre al danno verso i macchinari, anche eventuale danneggiamento ai sistemi informatici in quanto considerati facenti parte del patrimonio aziendale; in tali casi si farà riferimento a quanto previsto nella policy aziendale consegnata al lavoratore al momento dell'assunzione.

Provvedimenti disciplinari
Tra le cause di licenziamento le parti hanno ritenuto di dover inserire anche la manomissione o la grave alterazione del normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici in palese e accertata violazione della policy azienda.

Contribuzione alla bilateralità
In riferimento al Fondo Enfea, restando confermato quanto previsto dai precedenti regolamenti, le aziende a decorrere dal 1° aprile 2017 verseranno, tramite modello F24, 4,50 euro mensili per ciascun dipendente (o 4,25 euro se si tratta di dipendente part-time con orario di lavoro fino a 20 ore settimanali); andranno altresì versate all'Opnc 0,50 o 1,50 euro mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I codici tributo da utilizzare sono rispettivamente “OPNC” per i versamenti all'organismo paritetico nazionale confapi, ed “ENFE” per l'ente bilaterale Enfea, ente nazionale per la formazione e l'ambiente (info su risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 e circolari INPS 87 del 30 maggio 2013 e 121 del 6 agosto 2013).

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