Contrattazione

Artigiani e Pmi delle Marche, al via la detassazione del premi di risultato

di Fabio Antonilli

Il 14 febbraio 2017 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Marche, Cna Marche, Casartigiani Marche, Claai Marche e i sindacati dei lavoratori Cgil Marche, Cisl Marche, Uil Marche è stato sottoscritto l'Accordo Quadro territoriale per la detassazione dei premi di risultato e/o servizi di welfare a valere per la regione Marche.

L'accordo territoriale definisce l'ambito di applicazione relativamente alle imprese che abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti: a) siano associate alle organizzazioni datoriali firmatarie dell'accordo territoriale; 2) applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo; 3) conferiscano espresso mandato ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie dello stesso accordo territoriale.

Dunque l'accordo è applicabile da parte delle imprese (artigiane e non) che per dimensioni e caratteristiche non abbiano una rappresentanza sindacale interna (Rsa/Rsu) con cui stipulare un accordo sui premi di risultato. Resta comunque fatta salva la possibilità, per queste imprese, di stipulare accordi con le organizzazioni territoriali di Cgil, Cisl e Uil; in questo caso si avvarranno dell'assistenza sindacale delle organizzazioni datoriali cui aderiscono o conferiscono espresso mandato.

Gli indicatori che potranno essere presi a riferimento dalle aziende per l'erogazione del premi sono quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto interministeriale 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 20) “Altro (indicare)” della medesima sezione 6.

Nell'accordo è stata sottolineata l'importanza che riveste la cosiddetta condizione di incrementalità degli obiettivi, necessaria per accedere al trattamento fiscale agevolato. Pertanto, l'incremento dei parametri deve essere effettivo e deve poter essere verificato, nell'arco di un periodo congruo, che può anche essere inferiore a un anno, attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.
I datori di lavoro che desiderino applicare l'accordo, e dunque interessati ad erogare dei premi di risultato, sono tenuti a rispettare l'obbligo di comunicazione nei confronti dei propri dipendenti. Pertanto, anche con modalità informatiche e sulla base dell'allegato 1, invieranno una comunicazione scritta ai lavoratori nella quale si dichiara che in applicazione dell'Accordo territoriale viene istituito un premio di risultato e si forniscono tutte le informazioni utili ivi indicate. La medesima comunicazione, utilizzando un modello allegato all'Accordo, deve essere inviata al Comitato Bilaterale sulla Produttività – Regione Marche istituto presso l'Ebam (Ente Bilaterale Artigianato Marche).

Il datore di lavoro, successivamente, una volta concluso il periodo di riferimento previsto deve procedere a svolgere la verifica dei risultati attesi; di ciò darà informazione scritta ai lavoratori e al predetto Comitato bilaterale.

E' stata inoltre prevista la cosiddetta opzione welfare, che consente ai datori di lavoro di poter indicare nella comunicazione se in alternativa al premio il lavoratore può scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare).

La valutazione circa la conformità dei contenuti della Comunicazione all'accordo territoriale sarà effettuata, entro 15 giorni, dal “Comitato Bilaterale sulla Produttività”, che rappresentando pariteticamente le parti firmatarie dell'accordo territoriale, avrà inoltre il compito di valutare costantemente lo stato di attuazione dell'accordo territoriale. Il Comitato svolgerà le proprie attività nel rispetto delle regole sulla privacy.
L'accordo territoriale sarà depositato per via telematica dalla Confartigianato Imprese Marche, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del dm 25 marzo 2016 utilizzando il modulo di deposito allegato alla nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.

Successivamente al deposito, i datori di lavoro che intendano applicare l'accordo - ancor prima dell'erogazione delle somme detassabili - dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il medesimo modulo di deposito allegato alla nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4274 del 22 luglio 2016. Tale adempimento resta comunque necessario sulla base di quanto specificato dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

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