L'esperto rispondeContrattazione

Indennità di vacanza contrattuale

di Callegaro Cristian

La domanda

Con la presente si richiede Vs. parere in merito all'obbligo di riconoscere (o meno), con la retribuzione del mese di febbraio 2017, l'indennità di vacanza contrattuale, per i dipendenti di azienda che applica il CCNL Metalmeccanici piccola industria CONFAPI (scad. 31/10/16). La soppressione della suddetta indennità (Accordo Interconfederale 15 Aprile 2009) dovrebbe ritenersi sperimentale e quindi, ad oggi, non più efficace con la conseguente necessità di erogare, fino alla data di rinnovo del contratto, l'indennità? Oppure si deve ritenere che, nel silenzio di specifiche disposizioni contrattuali in merito, tale indennità NON debba in alcun caso essere erogata poiché sostituita totalmente da Una Tantum stabiliti in sede di rinnovo ccnl?

In premessa occorre precisare che l’Accordo Interconfederale – citato dal lettore - 15 aprile 2009 “per l'attuazione dell'accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009” è stato siglato da Confindustria e non da Confapi. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti, così come rinnovato in data 29 luglio 2013 ed attualmente in vigore, prevede al punto “II. Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro” quanto segue: “ (…..) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal 4° mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti, comprensivi dell'ex indennità contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata”. Tenuto conto che il precedente contratto (siglato in data 3 giugno 2010 ed avente efficacia temporale dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013) non conteneva tale previsione, si ritiene che la stessa abbia riassunto valenza; ricorrendone le condizioni descritte, quindi, si ritiene possa essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale.

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