Contrattazione

Aggiornati gli istituti contrattuali nel Ccnl laterizi Confapi

di Rossella Quintavalle

In data 23 Giugno 2017 Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrati per il rinnovo del contratto nazionale di Lavoro delle piccole e medie imprese produttrici di laterizi e manufatti in cemento; la nuova valenza contrattuale decorre dal 1° aprile 2016 per concludersi a giugno 2019.

Le parti riconfermano la volontà di favorire la crescita di tutto il sistema delle piccole e medie imprese coinvolte dal rinnovo contrattuale attraverso nuove relazioni industriali e forme di aggregazione da attuare mediante l'introduzione nella contrattazione di II livello, di tutti quegli elementi necessari a favorire la costituzione di reti d'impresa e forme associate di impresa; ribadiscono altresì l'importanza dell'adesione alla bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del sistema di rappresentanza Confapi, in mancanza della quale i datori di lavoro, trattandosi di un diritto contrattuale, erogheranno a tutti i dipendenti, apprendisti compresi, un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 25 lordi per ogni mensilità corrisposta, come già confermato nell'accordo precedente. Dalla data di sottoscrizione del rinnovo in esame, le aziende verseranno i contributi, secondo quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 26/7/2012, rispettivamente all'Opnc e all'Enfea tramite modello F24 utilizzando i codici predisposti dall'agenzia delle Entrate.

Aumenti contrattuali
Gli aumenti retributivi concordati decorrono dal 1° giugno 2017 e tengono conto anche del lungo periodo di vacanza contrattuale, essendo il precedente contratto scaduto a marzo 2016. L'incremento complessivamente previsto per il livello C (parametro 136) ammonta a euro 64 ed avverrà in tre tranche:
-24 euro dal 1° giugno 2017;
-20 euro dal 1° ottobre 2017;
-20 euro dal 1° gennaio 2018.

Oltre alla parte economica vengono rivisti e aggiornati i più importanti istituti, quali il contratto di apprendistato, il contratto a termine e il part-time; sono fissati i nuovi importi da destinare alla previdenza complementare e alla assistenza sanitaria integrativa.

Le parti sono concordi nell'affermare che l'apprendistato professionalizzante costituisce un fattore strategico per lo sviluppo della competitività e, nel rappresentare un contratto a valore formativo, per il suo tramite è facilitato l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Da instaurarsi con i giovani di età non superiore a diciotto anni di età (o dal compimento del diciassettesimo anno se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del dlgs n. 2266/2005) e fino a ventinove anni compiuti, tale tipologia contrattuale è finalizzata alla qualificazione dei lavoratori; all'assunzione può essere previsto un periodo di prova di durata non superiore a quanto stabilito per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento, e in ogni caso di durata non superiore a dodici mesi.
L'apprendistato professionalizzante può essere utilizzato per l'assunzione di operai, intermedi, impiegati e quadri per il conseguimento delle qualifiche previste nei livelli e), d), c), cs, b) e livelli superiori. La durata complessiva va da un minimo di sei mesi ad un massimo di trentasei. L'inquadramento e trattamento economico variano nel corso del periodo formativo seguendo il seguente iter:
-primo periodo, non superiore a 12 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale;
-secondo periodo, non superiore a dodici mesi: un livello sotto quello di destinazione finale;
-terzo periodo: fermo restando l'inquadramento previsto per il secondo periodo, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista nel livello di destinazione finale.

Relativamente al contratto di lavoro a tempo parziale, a livello aziendale tra direzione aziendale e Rsu, potrà essere stabilita la percentuale dei lavoratori da assumere in orario parziale rispetto alla forza lavoro presente a tempo pieno. Con accordo scritto tra azienda e lavoratore possono essere stabilite clausole elastiche (variazione della collocazione dell'orario o aumento della prestazione lavorativa) che possono essere modificate o temporaneamente sospese con consenso da ambo le parti.

Eliminata nella disciplina del contratto a termine la previsione dei contratti “causali” e “acausali”. Il numero complessivo dei rapporti a tempo determinato presenti in azienda non può eccedere il limite del 25% del personale assunto a tempo indeterminato nell'anno solare, con esclusione dal computo delle causali previste dalle norme previste in materia; con possibile accordo a livello aziendale tra le Rsu e le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl, tale percentuale potrà essere elevata per tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente. A tale limite fanno eccezione le aziende che occupano fino a cinque lavoratori, le quali potranno sempre assumere un lavoratore con contratto a termine. Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare fino a un massimo di due contratti a termine e in somministrazione a termine complessivamente. Il periodo di prova è ridotto del 50% nei contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, con durata in ogni caso non inferiore a due settimane. Il lavoratore assunto nuovamente a termine per prestare le medesime mansioni svolte in un precedente contratto a termine è escluso dal periodo di prova, ugualmente accade per i lavoratori che da un contratto a termine passano a contratto a tempo indeterminato. Non sussiste intervallo temporale tra un contratto a termine e il successivo nei seguenti casi:
- lancio di un prodotto innovativo;
- avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Relativamente alla Previdenza complementare viene stabilito l'aumento dell'aliquota della contribuzione a carico dell'azienda da versare al Fondapi, che a decorrere dal 1° marzo 2019, è fissata all'1,70%, mentre per l'Assistenza sanitaria integrativa il contributo a carico azienda da versare al Fondo Altea viene incrementato di 4 euro a decorrere dal 1° ottobre 2018 per un totale di 10 euro mensili.

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