Contrattazione

Al via l’istituzione del Fondo Sanimoda

di Michele Regina

Con accordo del 5.7.2017 le parti SMI, Assocalzaturifici italiani, Aimpes, Anfao, Assospazzole, Assoscrittura, Assogiocattoli e le oo.ss. Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil, hanno dato il via al Fondo Sanimoda.

Il Fondo in base alle intese raggiunte è finalizzato all'assistenza sanitaria dei lavoratori dei seguenti settori industriali della Moda:

1.Abbigliamento - Tessili Industria
2.Calzature Industria
3.Cuoio e Pelli Industria
4.Fotoincisori Tessili
5.Giocattoli Industria
6.Occhiali Industria
7.Penne, Spazzole e Pennelli Industria.

Sanimoda garantisce i trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai propri iscritti e al loro nucleo familiare, se, quest'ultimo, risulta iscritto nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento dei Fondo.

Sono iscritti al Fondo in qualità di Associati:
- i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi apprendisti ) e a termine secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL;
- le imprese che applicano i CCNL vigenti per gli addetti all'industria della Moda;
- i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL di riferimento.

Possono inoltre essere destinatari e beneficiari delle prestazioni dei Fondo, i componenti del nucleo familiare dei lavoratori associati ed eventualmente ì conviventi di fatto, secondo le modalità e i termini specificati dal Regolamento del Fondo.
Il Fondo provvedere ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:
• la contribuzione versata dalle imprese, nel rispetto delle disposizioni dei CCNL e da eventuali integrazioni derivanti da accordi di secondo livello
• la contribuzione volontaria versata da ciascun lavoratore per sé stesso ed eventualmente per il proprio nucleo familiare.
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data dell'atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o solo ad alcune categorie di essi, una copertura sanitaria comportante una contribuzione pari o superiore ai contributi base previsti dai singoli CCNL.
II Fondo eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rimborso o in regime di convenzionamento diretto con gli erogatori, integrative a quelle garantite dal SSN secondo i termini e le modalità previste dai piani sanitari, dal Regolamento del Fondo e dal nomenclatore.
Per avere diritto all'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo le contribuzioni dovute devono essere al corrente , secondo quanto stabilito dalle procedure del Regolamento del Fondo.

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