Contrattazione

Metalmeccanici, modifiche nella stesura definitiva del contratto

di Rossella Quintavalle

Il 19 luglio 2017, dopo sette mesi dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, Federmeccanica e Assistal, unitamente alle tre sigle sindacali Fiom - Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, hanno ultimato la stesura dell'accordo approvato in prima battuta il 26 novembre 2016 e valido sino al 2019, adempiendo ai rinvii in esso contenuti in materia di regolamentazione delle elezioni di Rsu e Rls (allegati 4 e 5) validi a decorrere dal prossimo mese di settembre. I sottoscrittori hanno inoltre apportato alcune precisazioni a regolamenti già stabiliti anche in accordi successivi in materia di assistenza sanitaria integrativa e welfare aziendale e disciplinato l'apprendistato di primo livello e quello di alta formazione.

Assistenza sanitaria integrativa
Nell'ipotesi di accordo del 26 novembre 2016 è stato previsto che tutti i lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2017, fatto salvo l'esercizio della rinuncia scritta da parte del diretto interessato, verranno iscritti a Mètasalute. L'iscrizione all'assistenza sanitaria integrativa riguarda i lavoratori non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato compresi quelli con contratto part-time, apprendistato e contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi. Il parametro di riferimento ai fini del confronto con altre polizze sanitarie, viene precisato nel nuovo accordo, ammonta a euro 156 annui a totale carico del datore di lavoro, ed include la copertura delle prestazioni integrative al servizio sanitario nazionale a favore del lavoratore e dei loro familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto come da legge 76/2016 con analoghe condizioni reddituali.

Welfare aziendale
Nel Ccnl è previsto che a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi anche non consecutivi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno, a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende mettono a disposizione strumenti di welfare, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Nell'accordo definitivo sottoscritto il 19 luglio viene precisato che gli importi concordati sono valori «onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto». Si rammenta che i lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare tali somme, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo regole e le modalità previste dagli stessi Fondi, pur mantenendo tuttavia il costo massimo stabilito a carico dell'azienda.

Apprendistato di primo livello
Ai fini dell'integrazione tra il sistema scolastico e il lavoro, i sottoscrittori disciplinano l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore attraverso il quale possono essere assunti giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento del 25°. La durata, come previsto dall'articolo 43, comma 2, del Dlgs 81/2015, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni, ovvero a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante (senza introduzione di ulteriore periodo di prova) allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
In tale evenienza la durata del periodo di formazione sarà ridotta di 12 mesi. In relazione alle qualificazioni contenute nel repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, numero 13, i datori di lavoro possono prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati che abbiano concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, ai fini del consolidamento e dell'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche; prorogabile l'apprendistato fino ad un anno anche quando l'apprendista, alla fine dei percorsi intrapresi, non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

Apprendistato di alta formazione
Le parti, nel riconoscere l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato alla formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese, ne disciplinano il contratto che avrà decorrenza 1° settembre 2017.
Possono essere assunti con tale contratto formativo i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Trattandosi di un apprendista con doppia veste di studente/lavoratore, la disciplina prevista nell'accordo si riferisce esclusivamente all'attività svolta in azienda, compresa quella formativa relativamente alla quale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 45 del Dlgs 81/2015 per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella ordinariamente spettante; diversamente, la formazione esterna si svolgerà sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa.
La durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, come previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 45 del Dlgs 81/2015 è rimessa alle regioni per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

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