Contrattazione

Metalmeccanici artigiani del Veneto: sottoscritto il nuovo contratto collettivo di lavoro regionale

di Cristian Callegaro

In data 31 luglio 2017, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto il contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, installatrici di impianti e dell'autoriparazione della regione Veneto.
Il nuovo contratto decorre dal 1° agosto 2017 e scadrà il 31 agosto 2019.
Considerato che le iscrizioni dei dipendenti del settore alla previdenza complementare rappresentano un numero esiguo, al fine di agevolare le iscrizioni alla stessa, le parti convengono che il contributo a carico azienda per i dipendenti nuovi iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di natura negoziale dell'artigianato in data successiva al 31 luglio 20107 sarà pari all'1%; tal quota ridotta sarà valida per i primi due anni di adesione, trascorsi i quali la quota di versamento sarà adeguata all'1,2%.
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da erogarsi per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri a decorrere dal 1° agosto 2017 e sino al 31 marzo 2018 nelle seguenti misure mensili/orarie:


LIVELLO / IMPORTO MENSILE / IMPORTO ORARIO
1 / euro 55,91 / euro 0,32317
2 / euro 50,75 / euro 0,29335
2 bis / euro 47,99 / euro 0,27739
3 / euro 46,20 / euro 0,26705
4 / euro 43,55 / euro 0,25173
5 / euro 42,00 / euro 0,24277
6 / euro 40,19 / euro 0,23231


Tale elemento è onnicomprensivo, è escluso dalla base di calcolo del TFR e include le incidenze su ferie e gratifica natalizia.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante l'importo mensile dell'ERT è pari ad euro 30,00 (euro 0,17341 orari).
In materia di apprendistato, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere di un trattamento economico da calcolarsi sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal c.c.n.l. sulla base della percentuale più alta prevista dallo stesso contratto.

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