Contrattazione

Congedo per le lavoratrici del credito vittime di violenza di genere

di Alberto Bosco

L'articolo 24 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 80, in sintesi, al comma 1, stabilisce che la dipendente di datore pubblico o privato, escluso il lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi a tale percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Il comma 2 aggiunge che le lavoratrici titolari di rapporti di co.co.co. inserite nei medesimi percorsi di protezione hanno diritto alla sospensione del rapporto per motivi connessi al percorso, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può superare i 3 mesi.
La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un preavviso non inferiore a 7 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria. Inoltre:
a) durante il periodo di congedo, la lavoratrice dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
b) l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità (i datori privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente competente);
c) per i dipendenti dei datori privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del Dl 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
d) tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13a mensilità e del Tfr;
e) il congedo delle dipendenti può essere fruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni secondo quanto previsto da accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione da parte del contratto collettivo delle modalità di fruizione, la dipendente può scegliere tra fruizione giornaliera e oraria: quest'ultima è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo;
f) la lavoratrice subordinata ha diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico: il rapporto a tempo parziale va nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, a tempo pieno.
Restano salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

Con riguardo a tale disposizione l'Inps ha dettato le proprie indicazioni operative con la circolare 15 aprile 2016, n. 65, ma quel che preme maggiormente segnalare è l'accordo con il quale, in data 8 marzo 2017, l'Abi e le controparti sindacali hanno stabilito le modalità di fruizione del congedo in esame per quanto concerne il settore del credito.
Ebbene, a tale proposito, l'accordo recentemente sottoscritto prevede quanto segue:
1) il congedo di cui al comma 1 dell'articolo 24, della durata massima di 3 mesi, da fruire nell'arco di 3 anni, va computato con riferimento alle giornate in cui è prevista attività lavorativa;
2) il congedo può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno, sia a tempo parziale, su base oraria o giornaliera in coerenza alle disposizioni normative e può essere cumulato, nella medesima giornata, con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
3) durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto all'indennità prevista dalla legge;
4) ai fini dell'esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, deve comunicare all'azienda l'intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui all'articolo 24 (ossia esibendo i certificati rilasciati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio);
5) tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del Tfr e del premio aziendale.
Tale accordo, segnalato per l'ampio numero di addetti del relativo settore, si colloca insieme a discipline analoghe che riguardano, ad esempio, l'accordo di rinnovo 30 novembre 2016 per i Cartai industria; l'accordo di rinnovo 9 luglio 2015 per i Centri elaborazione dati; l'accordo 22 marzo 2017 per le aziende private della Nettezza urbana e altri ancora. Il tutto con l'auspicio che i gravi comportamenti cui la norma intende porre rimedio cessino definitivamente.

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