Contrattazione

Aumenti salariali e istituzione del contratto per l’occupazione nel rinnovo del Ccnl lapidei Confimi

di Rossella Quintavalle

Il 14 settembre 2017, Aniem, Anier, aderenti a Confimi Impresa e Feneal - Uil, Filca- Cisl, Fillea - Cgil, hanno siglato l'accordo di rinnovo del Ccnl 16 gennaio 2014 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, scaduto il 31marzo 2016.

Le parti ribadiscono in premessa la volontà di rafforzare il ruolo affidato al comitato paritetico nazionale lapidei (Cpnl) al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dal Ccnl; rappresentano altresì l'intenzione di promuovere un “manifesto programmatico per il settore marmifero estrattivo nazionale” finalizzato a porre in essere ogni iniziativa necessaria, nei confronti degli organi di governo, allo sviluppo del comparto lapideo e dell'intera industria delle costruzioni, in considerazione dell'importanza del ruolo che tale settore può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione.

Parte economica
Il contratto ha validità triennale e, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° settembre 2017 al 30 aprile 2019 con la previsione di un aumento salariale di 100,00 euro al 5° livello da erogarsi in due trance di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di settembre 2017, la seconda a settembre 2018. Inoltre, a partire dalla retribuzione di settembre 2017, sarà erogato a tutti i dipendenti un importo mensile pari a 7,00 euro, non riparametrato, a titolo di superminimo collettivo di categoria.
Altresì, al fine di favorire lo sviluppo della contrattazione integrativa, i sottoscrittori hanno previsto l'erogazione dell'elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), offrendo la possibilità alle imprese di attivare, a favore dei propri dipendenti, piani di welfare integrativo. A decorrere dal 1° maggio 2017, le aziende che non sottoscrivono accordi aziendali e che svolgono la propria attività in territori dove non sono presenti accordi di secondo livello, erogheranno ai dipendenti (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi) al 1° gennaio di ogni anno che non percepiscono superminimi collettivi o individuali o altre tipologie di premi annui, un importo annuo pari a 314,00 euro lordi in un'unica soluzione unitamente alle competenze di giugno 2017; tale somma è riproporzionata in base ai mesi di servizio e all'orario svolto, esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale. In via sperimentale le parti concordano nella possibilità di offrire diverse soluzioni di fruizione di una parte dell'elemento di garanzia retributiva pari a 144,00 euro, da attuare esclusivamente mediante la negoziazione di 2° livello, con accordo territoriale o aziendale firmato dalla Rsu o, in assenza, dalle organizzazioni territoriali firmatarie del Ccnl. Nell'accordo potranno essere definite modalità di diversa destinazione tra cui i Fondi nazionali arco e/o altea, oppure ad ulteriori forme di welfare e flexible benefits.

Istituzione del contratto per l'occupazione
Oltre a conformarsi alle norme vigenti in relazione ad alcuni degli istituti contrattuali quali contratto a tempo determinato e di somministrazione, i sottoscrittori istituiscono, disciplinandolo in modo puntuale, il “contratto per l'occupazione” quale strumento per favorire lo sviluppo e l'occupazione nel settore dell'industria manifatturiera. Di natura sperimentale, tale contratto, utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il Ccnl, è a tempo determinato con durata variabile da sei a diciotto mesi continuativi non prorogabili e attuabile solamente con alcune categorie di soggetti e verso specifiche tipologie di aziende. Finalizzato all'inserimento o reinserimento di particolari soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro, il contratto d'ingresso può essere attivato con lavoratori di età compresa fino al compimento del 36° anno, over 50, disoccupati da oltre ventiquattro mesi, ovvero lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali e ancora lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali o investimenti. La retribuzione d'ingresso è prevista in misura inferiore rispetto a un lavoratore del medesimo livello e pari inizialmente all’85% sino a raggiungere il 95% durante il terzo periodo di sei mesi di attività presso l'azienda e il 100% in caso di conferma a tempo indeterminato. L'applicazione di tali minimi retributivi è subordinata all'approvazione di un'apposita richiesta del datore di lavoro da presentarsi alla Commissione di validazione costituita dalle parti sottoscrittrici l'accordo.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Tra le modifiche apportate all'accordo del 2014, anche la previsione di un aumento della contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare Fondo Arco che dal 1° settembre 2017 sale dall'1,90% al 2% per subire un successivo aumento a decorrere 1° settembre 2018 e raggiungere una contribuzione complessiva del 2,10%.
In riferimento al fondo per l'assistenza sanitaria integrativa, individuato in Altea, viene stabilito un aumento del versamento a carico impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018 e pari a 13 euro mensili.
Oltre ad aver dato ampio spazio al rafforzamento della formazione dei lavoratori e ai relativi congedi, e manifestato la volontà di intraprendere azioni volte a migliorare il benessere organizzativo aziendale, le parti sottoscrivono un accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto stabilito nell'accordo delle parti europee del 26 aprile 2007.

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