L'esperto rispondeContrattazione

CCNL Commercio, banca ore negativa

di Paolo Rossi

La domanda

Buongiorno, caso in cui un dipendente a fine anno sia in negativo con la banca ore, quindi ha recuperato in permessi più ore di quelle che ha accumulato nei periodi di maggior attività, ai fini della trattenuta in busta paga, va applicata anche la maggiorazione?

Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio), prevede un articolato sistema di flessibilità dell’orario di lavoro al fine di consentire alle aziende del settore di fare fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda (art. 125 e ss). E’ consentito, infatti, porre in essere un sistema multiperiodale di orario di lavoro che contempli il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno e una pari entità di ore di riduzione in altri periodi. Il contratto mira ad una compensazione alla pari tra le ore di lavoro prestate oltre l’orario normale e quelle recuperate in permessi. In altri termini, è previsto che i lavoratori interessati percepiscano la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Questa agevolazione concessa al datore di lavoro (cioè l’abbuono della maggiorazione per lavoro straordinario nei periodi di più intensa attività) è mantenuta a condizione che al lavoratore sia consentita una corrispondete quantità di permessi retribuiti. Diversamente, se le ore accantonate - appunto in banca ore - non sono recuperate nei termini stabiliti, si perde il favore della disposizione contrattuale: il datore di lavoro sarà obbligato a pagare le ore residue non godute con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario, essendo comunque riconducibili a ore di lavoro prestate oltre l’orario di lavoro normale. Il datore di lavoro è responsabile dell’organizzazione e articolazione dell’orario di lavoro, dei turni di lavoro e dei periodi di riposo. Tenuto conto che la disposizione contrattuale è orientata a fornirgli uno strumento di flessibilità, consentendogli di non pagare le maggiorazioni per lavoro straordinario nei periodi di sforamento dell’orario di lavoro normale, la responsabilità di renderla effettiva ricade su di esso. Tale responsabilità concerne nell’obbligo di chiudere il periodo di riferimento con un contatore della banca ore pari a zero. Il lavoratore, al riguardo, non ha facoltà di governare il processo, che resta nella totale disponibilità del datore di lavoro e se questi conceda al lavoratore la possibilità di fruire di un maggior numero di ore di permesso rispetto al totale accantonato in banca ore, il relativo trattamento sarà quello di un normale permesso retribuito. Quindi, a fronte di un tot di ore di lavoro fruite, si dovranno scalare dal contatore della banca ore il medesimo numero di ore, senza penalizzazioni per il lavoratore.

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