Contrattazione

Erogazione a macchia di leopardo dell’elemento economico di garanzia nel terziario

di Cristian Callegaro

Con la retribuzione di novembre 2017 le aziende del terziario hanno corrisposto ai propri dipendenti aventi diritto un elemento economico di garanzia (Eeg) in sostituzione della contrattazione di secondo livello o comunque in mancanza di elementi retributivi eccedenti la retribuzione contrattuale.

Al riguardo si sta delineando una certa varietà di situazioni e comportamenti a livello provinciale che merita attenzione soprattutto da parte di quelle realtà aziendali che operano su province diverse.

A seguito di un “sondaggio” effettuato presso l'associazione datoriale di alcune province è emerso che nella maggioranza dei casi l'elemento economico di garanzia è dovuto o perché non vi è contrattazione territoriale o perché, pur essendoci contrattazione provinciale, questa non incide sugli aspetti economici dei rapporti di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Eeg dovuto, ovviamente nel rispetto delle regole e principi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, per le province di Trento, Torino, Bologna, Modena, Prato, Perugia, Udine, Milano, Monza-Brianza, e Roma.

A Treviso, a seguito dell'intesa sul welfare aziendale del 2 novembre 2017, attraverso l'applicazione del welfare territoriale le aziende interessate saranno esonerate dall'erogazione dell'Eeg e, a decorrere dal 1° gennaio 2018, potranno garantire un terzo elemento provinciale di importo ridotto e pari a 5,90 euro (l'importo attuale è di 9,30 euro). Per le aziende trevigiane l'Eeg previsto dal Ccnl verrà, invece, regolarmente erogato con la mensilità di febbraio 2018 solamente ai lavoratori che rinunceranno all'applicazione dell'intesa territoriale sul welfare.

Si ritiene meritevole di segnalazione la situazione di Bolzano, provincia nella quale la Confcommercio territoriale ha fornito la propria interpretazione riguardo l'obbligatorietà o meno alla corresponsione dell'Eeg. Secondo la confederazione altoatesina - che si rifà a una nota della direzione centrale Politiche del lavoro e welfare settore lavoro contrattazione e relazioni sindacali della Confcommercio imprese per l'Italia – «l'elemento economico non deve essere corrisposto ai lavoratori impiegati nelle aziende che applicano contratti collettivi di livello territoriale aventi ad oggetto erogazioni economiche aggiuntive rispetto alla normale retribuzione di cui all'art. 193 Ccnl terziario. Considerato che il contratto integrativo della provincia di Bolzano prevede disposizioni di carattere economico normativo in materia di lavoro domenicale e festivo, integrative rispetto alla disciplina del Ccnl, si conferma che l'elemento economico di garanzia non deve essere erogato dalle aziende rientranti nel relativo campo di applicazione». Ne consegue che le aziende con sede legale nella provincia di Bolzano che abbiano unità produttive dislocate in altre province o in altre regioni non corrisponderanno l'elemento di garanzia ai lavoratori impiegati nelle sedi dell'azienda dove si applica l'accordo territoriale della provincia di Bolzano.

Si rammenta che, secondo l'articolo 236 bis del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi (Confcommercio), l'Eeg spetta ai lavoratori a tempo indeterminato (anche gli apprendisti) e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017 che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi.

L'ammontare teorico è pari ai seguenti importi:
- quadri, 1° e 2° livello (aziende fino a 10 dipendenti): 95,00 euro;
- quadri, 1° e 2° livello (aziende oltre 10 dipendenti): 105,00 euro;
- 3° e 4° livello (aziende fino a 10 dipendenti): 80,00 euro;
- 3° e 4° livello (aziende oltre 10 dipendenti): 90,00 euro;
- 5°, 6° e 7° livello (aziende fino a 10 dipendenti): 65,00 euro;
- 5°, 6° e 7° livello (aziende oltre 10 dipendenti): 75,00 euro;
- operatori di vendita 1° categoria (aziende fino a 10 dipendenti): 76,00 euro;
- operatori di vendita 1° categoria (aziende oltre 10 dipendenti): 85,00 euro;
- operatori di vendita 2° categoria (aziende fino a 10 dipendenti): 63,00 euro;
- operatori di vendita 2° categoria (aziende oltre 10 dipendenti): 71,00 euro.

L'importo spettante dovrà essere calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017 e le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Al riguardo Confcommercio ha precisato che nei mesi di effettiva prestazione lavorativa rientrano anche i periodi di congedo di maternità. Devono, invece, essere esclusi i seguenti periodi di astensione dal lavoro per:
- congedo parentale;
- congedo di maternità anticipato o prolungato;
- permessi e aspettative non retribuiti (anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali);
- sospensione con ricorso alla Cigs;
- malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non vi sia alcuna integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.

L'importo dovrà inoltre essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minore orario di lavoro svolto. Per i lavoratori intermittenti l'importo teorico deve essere riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita secondo l'articolo 17 del Dlgs 81/2015.

L'importo dell'Eeg è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015. L'Eeg non è inoltre utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il Tfr. Infine deve essere assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione corrente.

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