Contrattazione

Apprendistato stagionale e lavoro intermittente per le scuole sci del Trentino

di Josef Tschöll

Dopo Bolzano anche a Trento sono stati firmati due accordi per il settore molto particolare delle scuole di sci. Il primo accordo riguarda l'apprendistato stagionale per gli allievi delle scuole di sci e il secondo disciplina il lavoro intermittente.

Le intese riguardano la situazione molto specifica delle scuole di sci che, per natura, è di carattere stagionale (nei periodi novembre-aprile) e caratterizzata fortemente da eventi climatici (in particolare neve e bel tempo). Le scuole sono studi professionali a tutti gli effetti perché i maestri di sci sono professionisti iscritti a un albo e, di conseguenza, trova applicazione la contrattazione collettiva del settore. L'attività dei maestri di sci e degli assistenti maestri di sci è disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, numero 81 (legge quadro per la professione di maestro di sci), la quale stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della professione di maestro di sci. La legge 81/1991 lascia poi alla competenza delle Regioni e alle Province autonome il compito di regolamentare nel dettaglio con proprie norme l'attività dei maestri di sci, ma sempre nell'ambito dei principi fissati dalla legge quadro stessa. Le Regioni e le Province autonome svolgono inoltre la vigilanza sugli appositi albi professionali regionali. Così la legge provinciale di Trento, numero 20/1993, prevede all'articolo 29 la modalità per l'abilitazione all'esercizio della professione (discipline alpine, sci da fondo e snowboard) e, inoltre, disciplina la figura dell'allievo maestro di sci.

Gli aspiranti conseguono, nelle varie discipline, dopo il superamento dei primi moduli dei corsi tecnico - pratici - didattici e culturali la qualifica di allievo maestro di sci. L'allievo maestro di sci può svolgere solamente nell'ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa l'attività di insegnamento della propria disciplina fino al livello argento e fino all'utilizzo di pista rossa.

L’apprendistato professionalizzante stagionale per gli aspiranti maestri di sci a Trento
L'accordo territoriale firmato il 17 novembre 2017 da parte di Confprofessioni Trentino e i sindacati provinciali di Fisascat Cisl e Uiltucs Uil riguarda l'apprendistato professionalizzante stagionale per gli allievi delle scuole di sci. Da sempre era difficile inquadrare l'attività di questi lavoratori in ambito lavoristico. In fondo si tratta di giovani che sono inseriti in un sistema duale dove da un lato devono seguire obblighi formativi formali (corsi ed esami teorici – didattici e pratici) e dall'altro lato imparare (sul luogo) una professione. Contrariamente a quella di Bolzano (dove ha dato risultati molto positivi fin dal 2014) l'intesa di Trento è sperimentale e limitata a una durata di sei mesi.

Durata del contratto di apprendistato e percorso formativo. Il contratto di apprendistato stagionale dovrà essere stipulato per iscritto e potrà essere utilizzata la bozza elaborata dalle parti sociali (allegata all'intesa). È consentita anche la stipulazione di un contratto di apprendistato part-time purché la percentuale non sia inferiore al 50% (a Bolzano non può essere inferiore al 40%) e senza diminuzione delle ore di formazione previste. Dovrà comunque essere garantita la frequenza dei corsi predisposti dal collegio maestri di sci della provincia autonoma di Trento.

Come a Bolzano la durata del periodo di apprendistato è stato stabilita in 24 mesi complessivi. Nel calcolo della durata rientrano solamente i periodi di effettiva prestazione presso la scuola sci nella stagione sciistica. I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altre scuole di sci per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo stabilito dall'accordo (anche in sede di prima applicazione).
Il percorso formativo per gli allievi è quello previsto dal decreto del presidente della provincia 3-83/2007 così come modificato con Dpp 6-8/Leg. del 3 giugno 2014. Il piano formativo potrà fare riferimento a tale percorso specificando anche il percorso già svolto fino alla data di assunzione.
Il tutor dovrà essere il direttore della scuola sci oppure un maestro di sci, membro della scuola con esperienza almeno triennale.

Per agevolare e uniformare le procedure di registrazione della formazione il collegio maestri di sci della provincia autonoma di Trento tiene ed aggiorna l'elenco degli apprendisti con i rispettivi periodi e modalità di formazione (corsi di addestramento teorico e pratico). Il collegio rilascerà su richiesta apposita attestazione della formazione effettuata. A tal fine i datori di lavoro dovranno comunicare al collegio, entro 15 giorni, l'inizio, la modifica o la cessazione di ogni rapporto di apprendistato.

Il trattamento economico e normativo. Per questi l'intesa di Trento non si differenzia molto da quella di Bolzano. Il periodo di prova è di 15 giorni di lavoro effettivo per ogni rapporto di apprendistato. Per tutto il periodo di apprendistato l'inquadramento sarà al livello III/S. In funzione dell'obbligo formativo previsto e dell'anzianità di servizio, l'apprendista percepirà una retribuzione oraria percentualizzata, calcolata sulle retribuzioni contrattuali previste per tale livello, nella seguente misura:
-68% per i primi 8 mesi;
-80% dal 9° al 16° mese;
-90% dal 17° fino al 24° mese;
La retribuzione può essere erogata anche su base oraria (non solo mensile) e possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive.
E' possibile, nei periodi di più intensa attività stagionale (Natale, Capodanno, ferie scolastiche, Pasqua), la fruizione (recupero) del riposo settimanale entro un periodo di 3 settimane successive alla maturazione del diritto.

Lavoro intermittente per le sole scuole sci
Come delineato in precedenza, l'attività delle scuole sci è a carattere stagionale e fortemente influenzata da fattori imprevedibili. Per alcuni periodi è, dunque, necessario ricorrere a lavoratori qualificati che garantiscono flessibilità nel loro impiego. Una necessità di impiego che è stata resa più difficile dopo la frettolosa abrogazione della disciplina sul lavoro accessorio per evitare il referendum fortemente voluto dalla Cgil. Anche la nuova disciplina sul Contratto di prestazione occasionale introdotta dall'articolo 54-bis del Dl 50/2017 non soddisfa le esigenze specifiche del settore. Da qui la necessità di poter utilizzare il contratto di lavoro intermittente senza limiti di età sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Anche il secondo contratto è stato firmato a Trento il 17 novembre 2017 da parte di Confprofessioni Trentino e i sindacati provinciali di Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. L'intesa territoriale è limitata alla Provincia autonoma di Trento ed è sperimentale e limitata alla stagione 2017/2018. È previsto, però, un incontro tra le parti al termine del periodo per verificare gli effetti.
Applicazione limitata. Rispetto all'accordo territoriale stipulato nel 2014 a Bolzano, l'intesa di Trento è più limitativa e consente la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente a sole due figure professionali:
- i maestri di sci alpino, di snowboard e sci di fondo;
- agli allievi maestro di sci (se non hanno stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale perché svolgono solamente attività discontinue).
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a termine per la durata del periodo stagionale. In linea con l'intesa di Bolzano anche l'accordo di Trento contiene una clausola per evitare effetti negativi sull'apprendistato stagionale per gli allievi. Per loro le prestazioni rese con contratto intermittente non possono superare il limite massimo di 140 ore di lavoro per ogni anno solare.

Contratto di lavoro, inquadramento e trattamento economico. Il contratto di lavoro intermittente dovrà essere stipulato per iscritto e contenere quanto previsto dall'articolo 56 del Ccnl per gli studi professionali del 17 aprile 2015.

Cccnl studi professionali - Articolo 56
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 23, almeno i seguenti elementi:
a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34, del Dlgs 276/2003 o dal presente Ccnl che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

L'inquadramento e la classificazione delle due figure professionali avviene al secondo livello per i maestri di sci già qualificati e al terzo livello per gli allievi maestri.
La retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo per 170 la retribuzione base di cui all'articolo 123 del Ccnl per gli studi professionali. Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei dalle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti.

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