Contrattazione

Nuova classificazione del personale viaggiante nel Ccnl autotrasporto merci

di Fabio Antonilli

Con l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl logistica, autotrasporto merci e spedizione del 3 dicembre 2017 – rispetto alla quale le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, scioglieranno la riserva a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 31 gennaio 2018 – è stata completamente riformata la classificazione del personale relativamente agli autisti.

Dal 1° febbraio 2018 saranno infatti inquadrati in tre nuove qualifiche suddivise, a loro volta, in diverse posizioni parametrali distinte in base alla tipologia di servizi di trasporto svolti.

La nuova qualifica 3 riguarda i “conducenti in possesso di patente C – E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti”, in questa qualifica convivono tre distinte posizioni parametrali A, B e C: in esse saranno “collocati” gli autisti attualmente inquadrati al livello 3° super, secondo una selezione che dovrà essere operata sulla base della tipologia di trasporto svolto (trasporto nazionale ed internazionale, trasporti speciali, in aree produttive, ecc.).

Nella declaratoria della qualifica 2 sono ricompresi i “conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di apparato cronotachigrafo che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti” e consta di tre distinte posizioni parametrali D, E ed F: in queste posizioni saranno inquadrati gli autisti che attualmente appartengono al livello 3°, anche in questo caso secondo una selezione operata sulla base della tipologia di trasporto svolto.

Per i conducenti impiegati in mansioni discontinue che attualmente sono inquadrati al livello 3° super, che – come detto - rientreranno nella qualifica 3, viene confermato il regime orario settimanale pari a 47 ore secondo le modalità previste dall'articolo 11 bis del Ccnl. La novità riguarda invece i conducenti impiegati in mansioni discontinue attualmente inquadrati al livello 3°, che saranno “collocati” nella qualifica 2, per i quali potrà essere esteso il regime orario settimanale di 47 ore di cui all'articolo 11 bis, secondo le diverse modalità previste dallo stesso accordo di rinnovo.

L'ultima declaratoria riguarda la qualifica 1 nella quale vi rientrano i “conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti”, questa qualifica è suddivisa in due posizioni paramentrali G e H, nelle quali saranno inquadrati gli autisti dell'attuale 4° livello. Nei confronti di questi conducenti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 quinquies, che prevedono l'estensione dell'orario ordinario a 44 ore settimanali esclusivamente attraverso la stipula di accordi di secondo livello aziendali/territoriali sottoscritti con le organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl e territorialmente competenti e le Rsa/Rsu ove costituite.

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