Contrattazione

Edili, accordo per l’Evr a Bolzano con doppia verifica

di Josef Tschöll


È stato firmato il 23 gennaio 2018 l'accordo territoriale per le imprese del settore edile-industria da parte del Collegio dei costruttori edili (Assoimprenditori/Confindustria) di Bolzano e i sindacati provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e Asgb-sezione edili. L'accordo avrà validità dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e contiene anche una clausola di risoluzione anticipata qualora la contrattazione nazionale dovesse abrogare l'elemento variabile.

L'intesa modifica l'articolo 4 del contratto integrativo provinciale sottoscritto il 23 dicembre 2013 sull'elemento variabile della retribuzione (Evr), il quale è considerato come premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale. Lo stesso è collegato all'andamento congiunturale del settore ed è correlato all'incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Regolamentazione dell'Evr. L'elemento, pari al quattro per cento dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del Ccnl (1° luglio 2014), spetta sia agli operai, sia agli impiegati del settore ed è erogato esclusivamente per le ore ordinarie effettivamente lavorate, le festività e per le ore di recupero (banca ore). L'elemento variabile non incide sui singoli istituti retributivi, di conseguenza non diventa base di calcolo per il trattamento di fine rapporto e per l'accantonamento (per ferie e gratifica natalizia) o la contribuzione alla Cassa edile. L'erogazione è in 12 quote mensili al personale in forza (anche impiegati) e indipendente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Gli indicatori da utilizzare sono (tutti con ponderazione al 25 per cento):
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa edile;
- monte salari denunciato alla Cassa edile
- ore denunciate alla Cassa edile (escluse quelle per Cig);
- crescita del Pil a livello provinciale.
I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell'Evr sono stabiliti come segue:
-anno 2018: triennio 2015-2016-2017 su triennio 2014-2015-2016
-anno 2019: triennio 2016-2017-2018 su triennio 2015-2016-2017
-anno 2020: triennio 2017-2018-2019 su triennio 2016-2017-2018
A complicare il calcolo è il periodo di riferimento, che è quello degli anni della Cassa edile (per numero lavoratori, monte salari e ore denunciate) e solo la crescita del Pil è riferita all'anno di calendario. Il raffronto è effettuato ogni anno e l'Evr sarà riconosciuto solamente se uno o più parametri sarà positivo (secondo la ponderazione). Qualora, invece, tutti gli indicatori siano negativi non potrà essere erogato nessun importo.

I calcoli a livello aziendale. L'intesa prevede anche un secondo livello di verifica, che è quello aziendale. Dopo aver determinato i parametri a livello provinciale, anche il datore di lavoro dovrà procedere al calcolo e raffronto dei seguenti due parametri (considerando l'azienda complessivamente):
- ore denunciate alla Cassa edile (stesse modalità come a livello provinciale);
- volume affari Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale.
Per le aziende con soli impiegati il parametro è costituito dalle ore lavorate secondo la registrazione sul libro unico del lavoro.
L'impresa dovrà confrontare i propri parametri con l'ultimo triennio secondo la stessa scansione temporale prevista a livello provinciale.
Solamente qualora i due parametri sono entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda è tenuta a erogare l'Evr nella misura stabilita a livello provinciale. Ciò significa che il datore di lavoro è obbligato a una doppia verifica (aziendale e provinciale) e solamente se su entrambi i livelli sono raggiunti parametri positivi è obbligato a riconoscere l'Evr.

Incremento parziale dei parametri. L'intesa contiene anche una disciplina assai complessa, qualora uno dei due parametri aziendali risulti negativo nel confronto triennale. In questo caso, se a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di Evr superiore al 30% o risultasse dovuto in maniera piena (quattro per cento), l'impresa è tenuta a erogare il 50% della somma eccedente il parametro del 30% e attivando la seguente procedura:
- invio di una autodichiarazione, sul mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, al collegio costruttori e alla Cassa edile. Se costituite, l'invio di una comunicazione, anche alle Rsa/Rsu;
-il Collegio dei Costruttori Edili dovrà informare le organizzazioni sindacali e queste ultime potranno richiedere un confronto per verificare l'autodichiarazione.

Imprese neocostituite. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'Evr nella misura fissata a livello territoriale. Fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale dovrà essere effettuato anno su anno e biennio su biennio.

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