L'esperto rispondeContrattazione

Permessi studio nel ccnl commercio

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, un dipendente di un'azienda settore commercio chiede i permessi studio per esami universitari. La ditta ha 17 dipendenti e il lavoratore in questione ha gia usufruito negli anni 2010, 2011 e 2012 di 150 ore di permessi (fuori corso). La domanda è: le 150 ore triennali si possono ripetere ogni triennio o spettano al dipendente una sola volta? Grazie

L’articolo 6, comma 2, della legge n. 53/2000 prevede che “la contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione”. Al riguardo, l’art. 159 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi prevede che “i lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro-capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno”. Ancora, lo stesso articolo prevede che “qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la Direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno”. A mero titolo di richiamo, il comma 3 stabilisce che “i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata (…)”; il comma 5, prevede inoltre come condizione che “in ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività”. Ai fini del quesito, non si ravvedono disposizioni che vietino la ripetizione dei permessi allo stesso lavoratore in un successivo triennio di riferimento. Ciò, naturalmente, fatte salve tutte le altre condizioni.

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