Contrattazione

Ebna-Fsba, nuovo accordo sulla gestione delle quote

di Valentina Giampietro

Novità sul fronte del versamento a Ebna-Fsba con l'accordo interconfederale del 7 febbraio 2018 sottoscritto tra Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.

L'intesa infatti prevede che, ferma restando l'inscindibilità del doppio versamento alla bilateralità (Ebna) e al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (Fsba), le imprese obbligate possono chiedere all'ente bilaterale territorialmente competente la restituzione della quota fissa dovuta a titolo di «Ebna».

Nell'accordo si precisa che da tale restituzione è esclusa la quota dovuta per il funzionamento di Fbsa (pari a 2 euro annui).

Si chiarisce inoltre che per poter ottenere la restituzione di tale quota le imprese - da intendersi quelle che applicano i contratti collettivi firmati dalle categorie aderenti alle predette Parti sociali – devono dimostrare di riconoscere regolarmente ai propri dipendenti l'obbligazione alternativa agli istituti bilaterali.

Tale obbligazione è costituita da:
1) il doppio importo dovuto a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 50 euro, quale obbligazione alternativa al versamento alla bilateralità (25 euro) e a San.Arti. (25 euro);
2) le medesime prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

Tali importi e le prestazioni erogate dagli istituti bilaterali previste dagli accordi e contratti collettivi sono a tutti gli effetti un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore: a confermarlo sono state anche due sentenze del tribunale di Bergamo, entrambe del 12 novembre 2014. Di conseguenza, alle imprese che non aderiscono al sistema della bilateralità non si applicano le prestazioni normative che da esso dipendono (provvidenze per i lavoratori e imprese, Rlst, rappresentanza sindacale di bacino, ecc.). Le procedure per poter ottenere la restituzione saranno indicate dal medesimo ente bilaterale Ebna.

L'accordo, inoltre, prevede che alle imprese non artigiane (Csc diverso dal 4) che occupano fino a 5 dipendenti, considerate nella sfera di applicazione di Fsba, che versano lo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale saranno garantite le prestazioni analoghe a quelle erogate da Fsba. Tali imprese, oltre alla contribuzione dello 0,60% (0,45% a carico del datore, 0,15% a carico del lavoratore) versano, in forza degli accordi e contratti collettivi di settore, una quota fissa di euro 7,65 mensili, pari a 91,75 annui destinate a Ebna e a totale carico dell'azienda.

Si specifica inoltre che per le imprese classificate come «industria», dunque obbligate a versare al sistema Cig, e classificate come «commercio», tenute a versare al Fis (Fondo integrazione salariale) perché occupano più di 5 dipendenti, prosegue il versamento alla bilateralità (Ebna) con l'importo annuo di 125 euro secondo quanto previsto dal Ccnl di riferimento.

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