Contrattazione

Un modello flessibile per le diverse categorie

di Giampiero Falasca

Un modello di relazioni sindacali «autonomo, innovativo e partecipativo»: questi gli aggettivi che usa il documento siglato ieri dalle parti sociali per definire le caratteristiche essenziali del nuovo assetto contrattuale.

Ciascuno di questi aggettivi ha un significato molto preciso. L’autonomia fa riferimento alla scelta di lasciare alle categorie il compito di definire, settore per settore, il peso da attribuire in concreto al primo e al secondo livello contrattuale. L’innovazione è la linea guida che ha ispirato tutta la nuova architettura contrattuale. La partecipazione è uno degli obiettivi che dovrà essere perseguito dal secondo livello negoziale.

Queste tre linee guida sono gli assi portanti di un nuovo assetto negoziale che dovrà avere una «governance adattabile»: con questo concetto le parti riconoscono la necessità di valorizzare le differenti peculiarità che connotano i settori e le aziende dove si esercita la contrattazione collettiva del sistema Confindustria. Le relazioni sindacali potranno, quindi, svilupparsi seguendo direzioni differenti, nelle varie categorie, senza dover necessariamente seguire un modello rigido e predefinito.

In questo quadro di grande autonomia, l’intesa non rinuncia a individuare alcune linee guida che dovranno orientare la contrattazione collettiva, nei due livelli su cui si articola (nazionale e, secondo i casi, aziendale o territoriale), allo scopo di dare una coerenza complessiva all’intero assetto delle relazioni industriali.

Il contratto nazionale di settore dovrà disciplinare i rapporti di lavoro, governare le relazioni sindacali di categoria e garantire i trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del medesimo comparto, senza distinzioni territoriali. La retribuzione definita a livello nazionale ruoterà intorno a due istituti, il trattamento economico minimo (Tem) – che coinciderà con i minimi tabellari definiti dal contratto nazionale - e il trattamento economico complessivo (Tec) – la somma del trattamento minimo e degli ulteriori istituti economici che il contratto nazionale riconoscerà a tutti i lavoratori del settore.

I contratti collettivi nazionali, in coerenza con il principio di autonomia sopra richiamato, avranno il compito di disciplinare in concreto il funzionamento dei due trattamenti, tenendo conto delle «regole condivise, per norma o prassi, nei singoli Ccnl». Potranno, quindi, svilupparsi modelli molto diversi tra loro: sistemi come quello introdotto nel 2016 per il settore metalmeccanico, dove i minimi retributivi crescono solo in funzione dell’inflazione, e la produttività è interamente definita a livello aziendale, oppure meccanismi più tradizionali, dove non c’è una divisione così netta.

Per quanto riguarda il secondo livello contrattuale, l’intesa conferma la scelta strategica già compiuta negli ultimi anni dalle parti di puntare su questa sede negoziale come strumento principale per valorizzare «la competitività dei settori e delle filiere produttive».

Sulla base di questa visione vengono riaffermati (e rafforzati) i principi già condivisi nell’accordo interconfederale del 14 luglio 2016. Pertanto, le intese del secondo livello contrattuale dovranno riconoscere trattamenti economici strettamente legati a reali e concordati obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di redditività e di innovazione.

Tali intese, inoltre, dovranno valorizzare i processi di digitalizzazione e favorire forme di partecipazione dei lavoratori ad alcune decisioni aziendali. Su questo tema si prevede, in particolare, la diffusione di modelli di partecipazione organizzativa di natura sperimentale, orientati a sostenere i processi di innovazione delle imprese.

Queste linee guida bilanciano in maniera adeguata la volontà di salvaguardare i modelli contrattuali molto differenti già esistenti con l’esigenza di definire un quadro di regole comuni per tutti i settori: sarà ora compito delle categorie fare buon uso di queste regole valorizzando la nuova prospettiva e rafforzando la scelta di affidare al secondo livello contrattuale il tema della produttività.

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