Contrattazione

Edili: cassa integrazione per gli apprendisti nel sistema duale a Bolzano

di Josef Tschöll

A marzo sono stati firmati due accordi territoriali nel settore edile per reintrodurre una copertura economica a favore degli apprendisti nel sistema duale in caso di sospensione dei lavori per intemperie stagionali.

Il primo dei due accordi è stato firmato il sei marzo 2018 per le imprese del settore edile – industria, da parte del Collegio dei Costruttori Edili (Assoimprenditori/Confindustria) di Bolzano e i sindacati provinciali di Fillea-Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil e Asgb - sezione edili.

La seconda intesa, riferita al settore edili – artigianato, è stata invece siglata il 22 marzo 2018 da parte dell'Lvh/Apa – associazione provinciale dell'artigianato e Pmi –, Cna/Shv e i sindacati provinciali di Fillea-Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil e Asgb - sezione edili.

Entrambi gli accordi hanno una validità di un anno dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 e contengono anche una clausola di tacito rinnovo annuale a meno che una delle parti stipulanti non comunichi per iscritto la disdetta con un periodo di preavviso pari a due mesi prima della scadenza.

La cassa integrazione guadagni per gli apprendisti. Per questi lavoratori non è stata inizialmente prevista l'integrazione salariale da parte dell'Inps e di conseguenza questi non percepivano un reddito nei periodi di sospensione dell'attività. Per lo più si tratta di persone in giovane età che per periodi anche abbastanza lunghi (si pensi ai periodi invernali dove la sospensione dell'attività può arrivare anche fino a 3 mesi) rimangono privi di tutela previdenziale e di reddito. La contrattazione collettiva del settore edile ha poi chiuso questa debolezza del sistema e introdotto una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti che era stata erogata da parte delle casse edili con decorrenza dal 2009.

In seguito con il Jobs Act e il Dlgs n. 148/2015 sono stati inclusi tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche gli apprendisti. Tuttavia la tutela è riservata solamente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rimanendo così però esclusi gli apprendisti del sistema duale (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e di alta formazione e ricerca.

A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 148/2015 le parti sociali del settore edile hanno abrogato con accordo del 22 dicembre 2015 (a partire dal 1° settembre 2015) le disposizioni contrattuali in materia di Cigo per gli apprendisti. La conseguenza di queste modifiche normative e contrattuali era quella di privare gli apprendisti nel sistema duale delle tutele in caso di sospensione per eventi meteorologici. Mentre nella stragrande parte delle regioni questo non rappresenta un grande problema, lo è diventato, invece, a Bolzano. Nella Provincia autonoma di Bolzano il sistema duale è da sempre ben radicato e contribuisce a un tasso di disoccupazione giovanile molto basso. Inoltre circa il 90% del numero complessivo dei rapporti di apprendistato di primo livello in Italia sono stipulati a Bolzano.

Copertura per cassa integrazione a carico del datore di lavoro. Per evitare un vuoto di tutele per le situazioni di sospensione dei lavori causati da eventi meteorologici, che sono abbastanza frequenti nel settore edile, le parti sociali dei due settori (industria e artigianato) hanno stipulato gli accordi per garantire una integrazione al reddito per gli apprendisti nel sistema duale (primo livello - per la qualifica e il diploma professionale). Le intese mirano anche a rafforzare il sistema duale di Bolzano, il quale garantisce la formazione di manodopera qualificata per le imprese e un basso tasso di disoccupazione.

Gli accordi introducono un trattamento economico equivalente a quello della cassa integrazione guadagni interamente a carico del datore di lavoro nella misura massima dell'80% per le ore non lavorate ed entro i massimali di legge previsti per la Cigo (incrementati del 20% nel settore edile in caso di intemperie stagionali – per gli importi di quest'anno si rinvia alla circ. Inps n. 19/2018). La decorrenza delle intese firmate a marzo è retroattiva dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza i datori di lavoro dovranno corrispondere gli arretrati con l'elaborazione paghe di questo mese per gennaio e febbraio.

Sono beneficiari dell'integrazione salariale gli operai assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore regolarmente iscritti alla Cassa edile della provincia autonoma di Bolzano.

A differenza della disciplina in vigore fino al 2015, adesso è il datore di lavoro a corrispondere direttamente l'integrazione salariale. Di conseguenza il trattamento non è più anticipato e poi conguagliato con i contributi dovuti alla Cassa edile, semplificando in questo modo anche la gestione amministrativa. Infine, l'integrazione a carico del datore di lavoro garantisce anche una copertura previdenziale e assistenziale per questi periodi perché sono dovuti i contributi ordinari previsti per gli apprendisti sulle somme corrisposte.

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