Contrattazione

Riparte la flessibilità nel Contratto degli artigiani meccanici

di Fabio Antonilli

L'accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica firmato il 24 aprile 2018 dalle federazioni di categoria aderenti a Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil contiene diverse novità in tema di flessilbità gestionale e oraria.

Conseguenza dell'evoluzione dimensionale e organizzativa di molte piccole imprese è stata introdotta la figura del Quadro, di cui alla legge 190/85, nei Settori Meccanica di Produzione e Orafi, Argentieri, Affini. Tale introduzione è stata accompagnata da un aggiornamento delle figure professionali del Settore Autoriparazione che «ritrova», sul piano contrattuale, la qualifica di “Meccatronico” divisa sui tre livelli di inquadramento principali (3°, 4°, 5°).
E' stata inoltre rivista la normativa delle sanzioni espulsive in caso di mancanze. In particolare è stata prevista un'ulteriore ipotesi di licenziamento nei casi in cui, da parte del lavoratore, vi sia “abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi”.

Un altro aggiornamento ha riguardato le norme che regolamentano la comunicazione dell'insorgenza dello stato di malattia da parte del lavoratore: la novità principale sta che essa deve essere comunicata entro il primo giorno di lavoro. Con esattezza è stato stabilito che il lavoratore deve avvisare l'impresa con la massima tempestività e, in via eccezionale, entro il turno di lavoro.

Sul fronte della flessibilità oraria si registra l'introduzione, nell'ambito dell'art. 19, di un regime orario flessibile alternativo (tipo B) che non prevede un monte ore massimo annuale (limite invece previsto dal tipo A) e che consente al datore di lavoro di calcolare l'orario settimanale di lavoro di 40 ore come media su un periodo di 12 mesi. Con tale regime orario il lavoratore, nel rispetto delle compensazioni, non potrà superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiore a 35 ore settimanali, fermo restando che per le ore prestare oltre le 40 si applica la maggiorazione del 10%.

Infine, per quanto riguarda i permessi è stato previsto che il lavoratore potrà fruirli entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione oppure, su sua richiesta, inseriti in banca ore.

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