L'esperto rispondeContrattazione

Intemittenti Pubblici esercizi

di Callegaro Cristian

La domanda

Nel caso di un Bar con somministrazione che applica il CCNL Pubblici esercizi (ora Turismo), vista l'esclusione del limite delle 400 giornate per le aziende del settore pubblici esercizi, mi domando quale sia effettivamente il limite. La solo occasionalità? Nel caso di un Cameriere che durante l'anno lavora saltuariamente per alcuni fine settimana al mese, può lavorare anche tutti i giorni per il solo periodo estivo visto che il contratto in questione è possibile anche in periodi temporali predeterminati e di seguito indicati: - Vacanze Pasquali - mesi di luglio e agosto - 22 dicembre/06 gennaio? Grazie

La disciplina del contratto di lavoro intermittente è contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015. Si tratta di un contratto caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva o, in assenza di quest’ultima, dalla legge. In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari; in caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Sebbene i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non siano soggetti al vincolo delle 400 di cui sopra, è da ritenersi in ogni caso insistente anche per tali settori la discontinuità delle prestazioni quale principio caratterizzante il contratto di lavoro intermittente. Per tale motivo si ritiene ragionevole adottare un approccio precauzionale al caso prospettato. Come accorgimento, si potrebbe stipulare per il periodo estivo un contratto a tempo determinato (non intermittente), che potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale in relazione alle esigenze aziendali. Si ritiene, infatti, che nel momento in cui la discontinuità possa venir meno – ad esempio nel caso di prestazioni che per durata, orari e costanza di chiamata siano riconducibili alla tipologie del contratto di lavoro full time o part time – il contratto di lavoro, anche se intermittente o discontinuo nella forma, potrebbe essere ricondotto ad un contratto part time o full time.

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