Contrattazione

Rinnovato il contratto per i dipendenti dei contoterzisti in agricoltura

di Luca Vichi

Il 10 maggio 2018 tra Confai, Cai, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dalle imprese che esercitano attività agro-meccaniche (contoterzismo in agricoltura). Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.
Di seguito le novità di maggior rilievo.

Trattamento economico
Il rinnovo prevede un aumento complessivo del minimo tabellare di 100,00 euro per il livello 3, da corrispondersi in tre tranches:
- 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- 40,00 euro a decorrere dal 1° gennaio2020.

Periodo di prova
Per le assunzioni di operai a tempo indeterminato è previsto un periodo di prova non superiore a:
- 9 giorni lavorativi per il livello 6;
- 12 giorni lavorativi per il livello 5;
- 24 giorni lavorativi per i livelli 4, 3 e 2.

Lavoro straordinario, festivo, notturno
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo o notturno da applicare sugli elementi della retribuzione sono le seguenti:
- lavoro straordinario 27 per cento;
- lavoro notturno 40 per cento;
- lavoro festivo 40 per cento;
- lavoro straordinario festivo 50 per cento;
- lavoro notturno festivo 60 per cento.

Trattamento economico della malattia per gli operai
All'operaio assente per malattia, l'azienda è tenuta a corrispondere un'indennità pari al 90% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni di carenza.
All'operaio a tempo indeterminato, a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza e fino al 180° giorno, il datore di lavoro deve corrispondere un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera effettivamente percepita. Per l'operaio con contratto a termine, invece, l'integrazione a carico azienda avviene per le malattie di durata superiore ai 6 giorni.

Inquadramento e retribuzione apprendistato professionalizzante
L'inquadramento e il relativo trattamento economico dell'apprendista è determinato come segue:
- nel primo periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo periodo: livello di destinazione finale.

Intervento Cisoa
Se l'operaio a tempo indeterminato, inquadrato nella previdenza agricola, non può effettuare la giornata di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore stesso, l'azienda può richiedere l'intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli. Agli operai che beneficiano di tale trattamento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione alla indennità di legge nella misura del 10% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.

Premio di continuità professionale
A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parti istituiscono un premio annuo collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda.
Per tale premio sono previsti i seguenti importi:
- 150,00 euro al raggiungimento dei 10 anni di anzianità;
- 180,00 euro al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.
Tale somma può essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese di settembre.

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