Contrattazione

Ccnl autotrasporto merci: al via le commissioni bilaterali della sezione artigiana

di Fabio Antonilli

Il 7 giugno 2018 le organizzazioni datoriali Confartigianato trasporti, Cna-Fita, Casartigiani-Sna, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno sottoscritto l'accordo sulle linee di indirizzo per la costituzione delle commissioni paritetiche bilaterali categoriali della sezione artigiana del Ccnl autotrasporto merci rinnovato il 3 dicembre 2017.

Le linee di indirizzo, nel confermare quanto già condiviso dalle parti stipulanti nella sezione artigiana, hanno la finalità di stabilire un insieme di regole comuni per le parti sociali che al secondo livello di contrattazione vogliano costituire presso l'ente bilaterale artigiano le commissioni bilaterali che, sulla base delle novità intervenute con il rinnovo, avranno il compito di verificare l'applicazione di determinati istituti di flessibilità organizzativa da parte delle aziende.

Si tratta in particolare: dell'applicazione del regime di discontinuità a 47 ore alle attività di carico/scarico da parte dell'autista, come previsto dall'articolo 30 e dalla sezione artigiana; l'applicabilità delle misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto, come disciplinato dal Ccnl; l'applicazione degli accordi territoriali sulla forfetizzazione di straordinari e trasferte.
Le commissioni saranno composte dai membri delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie della sezione artigiana e dell'accordo in parola.

Per le realtà territoriali prive di contrattazione collettiva nel settore dell'autotrasporto merci è stato altresì definito uno "schema tipo" di accordo regionale utile alla costituzione delle commissioni. Tale schema, che vuole essere meramente indicativo e non esaustivo, ha la specifica finalità di incentivare l'avvio delle attività delle commissioni in tutti i territori, anche in considerazione dei significativi elementi di competitività che le attività sono in grado di apportare nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

L'intesa prevede inoltre l'impegno delle parti nel dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", in particolare per quanto riguarda la costituzione della rappresentanza sindacale di bacino categoriale.

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