Contrattazione

Autoferrotranvieri, siglato l’accordo sul fondo bilaterale di solidarietà

di Cristian Callegaro

È stato sottoscritto in data 4 luglio 2018 - da Asstra, Anav, Agens, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna - l'accordo nazionale sulla costituzione del fondo bilaterale di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari cui si applica il ccnl autoferrotranvieri - internavigatori (mobilità - Tpl).

L'accordo, che viene presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini del recepimento, prevede, all'articolo 1, la costituzione del “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico”.

Destinatari degli interventi del fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto che mediamente occupano, a partire dal 1° gennaio 2016, più di cinque dipendenti; sono escluse, invece, le aziende già ricomprese alla data dell'8 luglio 2013 nel campo di applicazione di analoghi fondi di settori già costituiti e quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro sono caratterizzate da:
- assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- il finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro sono previstele seguenti prestazioni:
- prestazioni integrative della Naspi;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali.

L'accesso alle prestazioni è vincolato all'espletamento delle procedure previste dall'accordo nazionale del 23 maggio 2016 e dalla legislazione vigente in materia.

Le prestazioni saranno finanziate dalle relative contribuzioni disciplinate dall'articolo 7 dell'accordo.

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