Contrattazione

Turismo Confesercenti, rinnovato il contratto

di Paola Sanna

Il 18 luglio tra Fiepet, Fiba, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi, con Assoturismo-Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl per aziende del comparto turismo, sottoscritto il 4 marzo 2010.
L'intesa è mirata a individuare soluzioni condivisibili e coerenti su tutti i settori di applicazione della norma contrattuale e quindi per alberghi, campeggi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio.

Si propongono di seguito in estrema sintesi, le principali novità che nell'accordo di rinnovo sono definite in capo a ciascun diverso settore.

Contrattazione di secondo livello. Viene istituito un premio di risultato nelle misure di seguito indicate, destinato ai lavoratori in forza presso aziende che non risultano aver sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 alcun accordo integrativo aziendale o territoriale:
livelli A e B - 296,00 euro;
livelli 1, 2, 3 - 251,00 euro;
livelli 4, 5 - 222,00 euro;
livelli 6S, 6 e 7 - 178,00 euro.
Le somme sono connesse al raggiungimento degli obiettivi definiti con accordo integrativo ovvero aziendale. Nello stesso accordo, saranno previste altresì le scadenze di erogazione delle somme. Il premio ha inoltre specifiche caratteristiche ben identificate dall'accordo in commento.

Enti bilaterali. L'azienda che omette il versamento alla bilateralità è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità.

Apprendistato professionalizzante, contratto di lavoro part-time e contratto a termine. L'accordo rimodula l'intera disciplina in materia di apprendistato, con particolare riferimento a durata, numero di apprendisti in forza, entità della retribuzione richiamando nel testo contrattuale non più il Dlgs 167/2011 ormai superato, ma il Dlgs 81/2015. Analoga rivisitazione è proposta anche per il contratto di lavoro a tempo parziale, con specifiche modifiche in tema di clausole flessibili ed elastiche.
Per quanto riguarda invece il contratto a tempo determinato, il nuovo testo contrattuale ritocca i limiti quantitativi e la successione di contratti, facendo riferimento peraltro al Dlgs 81/2015 al netto delle modifiche introdotte dal recente Dl 87/2018.

Orario di lavoro. Si registrano novità anche in materia di orario di lavoro, per quanto riguarda la distribuzione multiperiodale, introdotta per fronteggiare picchi di attività e per salvaguardare la flessibilità dello strumento contrattuale.

Trattamento economico. L'accordo di rinnovo prevede un incremento di retribuzione di 100,00 euro in corrispondenza del 4° livello con erogazione in 5 tranche, con queste cadenze: retroattiva a gennaio 2018, gennaio 2019, febbraio 2020, marzo 2021 e dicembre 2021 per i comparti diversi dai complessi turistici all'aria aperta, turismo e imprese di viaggio. Per questi ultimi è previsto invece un aumento riparametrato al 4° livello di 88,00 euro da erogarsi in unica soluzione a gennaio 2018 e un importo di una tantum per la carenza contrattuale – ai soli lavoratori del comparto alberghi e complessi all'aria aperta – di 936 euro lordi al IV livello da erogarsi in 5 rate mensili di pari importo a partire da agosto 2018.

Vitto e alloggio. Per il comparto alberghi e complessi all'aria aperta, viene rideterminato anche il valore del vitto e dell'alloggio.
Assistenza sanitaria integrativa: L'accordo di rinnovo prevede all'articolo 163 l'adesione ad Aster, quale ente di assistenza integrativa, con un contributo a carico ditta pari a 11,00 euro mensili per dodici mensilità a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Decorrenza e durata. L'accordo di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2018 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2021, mentre per i comparti alberghi, complessi all'aria aperta e imprese di viaggio, l'accordo è efficace fino al 31 dicembre 2018.

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