L'esperto rispondeContrattazione

CCNL cooperativa di lavoro

di Callegaro Cristian

La domanda

Quale ccnl devo applicare ad una cooperativa di lavoro? Lo applico in base al tipo di lavoro che svolge?

Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti e produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti collettive direttamente stipulanti, nonché dei soggetti individuali appartenenti alle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che lo hanno stipulato. Inoltre, il contratto collettivo si applica anche nei confronti di coloro che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente (ad esempio, per comportamento conformativo) o esplicitamente (ad esempio, perché nella lettera di assunzione viene richiamato) aderiscano allo stesso. Ogni datore di lavoro può scegliere liberamente (quindi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta) a quale associazione di categoria iscriversi; una volta iscritto, deve obbligatoriamente applicare il contratto collettivo sottoscritto dall'associazione cui ha aderito. In tal caso il contratto collettivo si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla mansione concretamente svolta dagli stessi. Il datore di lavoro che non è invece iscritto ad un’associazione sindacale non è obbligato ad applicare un contratto collettivo. Al riguardo può decidere di applicare un contratto collettivo in modo esplicito, oppure implicitamente, applicando spontaneamente e costantemente un determinato contratto o almeno le clausole dello stesso più rilevanti e significative. In caso di mancata applicazione di un contratto collettivo, egli è comunque tenuto da fonti costituzionali e legislative a rispettare alcune garanzie. In risposta al caso proposto dal lettore occorre innanzitutto verificare se la cooperativa è iscritta o meno ad un’associazione di categoria: se iscritta, la stessa sarà tenuta ad applicare il c.c.n.l. sottoscritto dall'associazione cui aderisce. In caso contrario, avrà libertà di applicazione, indipendentemente dall'attività svolta. Il datore di lavoro potrà comunque - secondo quanto previsto dall'art. 2070 del codice civile - applicare un contratto collettivo sulla base dell’attività esercitata. A titolo di esempio, se l’attività svolta si riferisce al settore metalmeccanico, il datore di lavoro potrà applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende cooperative metalmeccaniche. Solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia iscritto ad un’associazione sindacale egli non ha quindi l’obbligo di applicare un contratto collettivo. In tal caso, tuttavia, egli è comunque tenuto da fonti costituzionali e legislative a rispettare alcune garanzie. Tra queste vi è il trattamento retributivo, che secondo l’articolo 36 della Costituzione deve essere “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Nell'ipotesi che il trattamento economico non fosse rispettoso del principio costituzionale della sufficienza, al giudice spetterà l’individuazione puntuale della retribuzione da applicare, facendo riferimento al contratto collettivo più “aderente” oppure anche senza richiamare alcun contratto collettivo. Neanche riguardo quest’ultima funzione, infatti, i parametri contrattuali sono vincolanti, potendo, la determinazione giudiziale, anche discostarsi da quella collettiva e fondarsi su criteri diversi liberamente apprezzati dal giudice: ad esempio sulla particolare natura del lavoro svolto, se non, come previsto da un orientamento più recente, su altri fattori, quali le condizioni ambientali del mercato, e addirittura sulla capacità economica del datore di lavoro.

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