Contrattazione

Ccnl Calzaturieri: novità per il welfare sanitario

di Luca Vichi

In data 8 ottobre 2018 tra Assocalzaturifici, Femca-Cisl, Filctem-Cgil E Uiltec-Uil è stato sottoscritto un apposito accordo allo scopo di modificare l'articolo 113 del ccnl applicabile ai dipendenti di aziende calzaturiere. In estrema sintesi, questi i contenuti del nuovo articolo 113.

Finanziamento
La parti concordano di finanziare il “Fondo di assistenza sanitaria integrativa sanimoda” allo scopo di garantire trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai lavoratori iscritti.
Il finanziamento avviene attraverso un contributo di euro 12,00 mensili per 12 mensilità, interamente a carico delle aziende, con decorrenza 1° maggio 2019. Limitatamente al contributo dovuto per il mese di maggio 2019 l'importo viene elevato a euro 28,00.

Iscritti al fondo
Vengono iscritti al Fondo Sanimoda:
• tutti i dipendenti (non in prova) a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
• i dipendenti a tempo determinato aventi un contratto di durata pari o superiore a 12 mesi. L'iscrizione in questo caso decorre dal 13° mese.

Obbligo
L'iscrizione è obbligatoria, ma tale obbligo viene meno nel caso in cui l'azienda già preveda analoghe forme di intervento sanitario complementare con costi pari o superiori.
Nel caso in cui i costi di tale assistenza sanitaria risultino invece inferiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 113, il datore di lavoro è tenuto ad integrare ovvero a confluire nel fondo Sanimoda, previa verifica con le rappresentanze sindacali.

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