Contrattazione

Ecco che cosa prevede l’accordo di rinnovo del contratto del credito cooperativo

di Antonio Carlo Scacco

Il 9 gennaio 2019 è stato firmato, tra Federcasse e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali del Credito cooperativo Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Ugl Sincra, l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (scaduto il 31 dicembre 2013) che interesserà circa 35 mila dipendenti appartenenti alle aree professionali e quadri del sistema del Credito cooperativo italiano. In considerazione della attuale evoluzione della normativa in materia, l’accordo, salvo quanto previsto in singole disposizioni, scadrà il 31 dicembre 2019. Si ricorda che la disciplina delle banche di credito cooperativo è stata recentemente riformata con D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. Da ultimo il D.L. n. 119 del 2018 in materia fiscale ha apportato alcune novelle alla predetta disciplina, ulteriormente oggetto di modifica con l'art. 11 del D.L. n. 91 del 2018 (cd. milleproroghe). In ordine alla gestione degli eventuali squilibri organizzativi ed occupazionali, con particolare riferimento agli impatti attuativi della riforma del Credito cooperativo, nell'accordo le Parti ribadiscono l’efficacia delle procedure contrattuali di informazione, coinvolgimento, contrattazione e confronto.

Trattamento economico - Le tabelle salariali sono state adeguate sia con una tabellizzazione dell’elemento distinto della retribuzione (EDR), sia con un aumento della voce stipendio di euro 85 mensili per 13 mensilità che interesserà i lavoratori inquadrati nella terza area professionale, quarto livello retributivo. Gli aumenti avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio 2019. L’accordo definisce inoltre i parametri per la erogazione del premio di risultato nel 2019 (relativamente all'esercizio relativo al 2018).

Contrattazione integrativa di secondo livello - Da segnalare la attribuzione alla contrattazione decentrata delle misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti) nonché delle misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, comprese le ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale.

Promozione di strumenti solidaristici - Prevista la promozione di uno specifico strumento solidaristico denominato «Banca del tempo solidale» a tutela delle esigenze personali e familiari del lavoratore ed a supporto di azioni positive dei lavoratori sul territorio. Inoltre per tutta la durata dell’accordo ed in via sperimentale è previsto che una giornata di permesso ex festività di cui all'art 53 del CCNL, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e delle aree professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, sarà destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l'anno di maturazione. Entro tale periodo il personale con almeno 5 anni di anzianità di servizio potrà fruire per 7,5 ore del permesso orario di cui all'art. 118 da destinare alle medesime finalità.

Apprendistato professionalizzante - Novità sono previste in tema di apprendistato professionalizzante. In particolare tali lavoratori saranno inquadrati, per i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Dopo tale termine all’interessato sarà attribuito il trattamento economico tabellare, in forma di assegno temporaneo, il cui importo netto corrisponderà a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso.

Trasferimenti - Previste norme più favorevoli ai lavoratori in tema di trasferimenti, anche in considerazione della riforma in atto e dei prevedibili riassetti organizzativi. In particolare l'azienda, nel disporre il trasferimento, non potrà reiterarlo nell'arco dei 12 mesi successivi. Sale inoltre il limite spaziale ( da 30 a 50 kilometri) entro il quale è richiesto il consenso per il trasferimento del lavoratore (ad eccezione dei lavoratori inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi) che abbia compiuto i 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio. Il trasferimento, da Comune a Comune, va in ogni caso comunicato per iscritto con un preavviso di 1 mese. Inoltre, nei casi di "cessioni" individuali dei contratti di lavoro all'interno del sistema del Credito cooperativo, saranno utilizzati istituti giuridici, oggetto delle eventuali apposite procedure contrattuali e/o di legge, da cui derivi la continuità del rapporto di lavoro.

Altre misure - II congedo parentale di cui all’art. 32 del decreto legislativo 151/2001 potrà essere fruito in modo frazionato per periodi minimi consecutivi di un'ora giornaliera o multipli di mezz'ora, fermo restando che la somma dei congedi orari nell'arco di ciascun mese deve corrispondere comunque a giornate intere. E' necessaria la richiesta scritta della lavoratrice o del lavoratore, unitamente alla documentazione inoltrata all’INPS, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Di particolare interesse la previsione (nuovo co. 4 dell'articolo 22 del CCNL), da valutare alla luce della prossima introduzione di "quota100", secondo cui le Parti, anche per sostenere il necessario ricambio generazionale, favoriranno, ad ogni livello e fase negoziale, strumenti coerenti per la gestione delle eventuali eccedenze di organico attraverso le prestazioni di sistema a tutela dell occupazione, ed anche a quelle di riconversione e riqualificazione del personale, nonché di finanziamento dei piani formativi.

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