Contrattazione

Scuole ASILS, rinnovato il ccnl

di Paola Sanna

In data 2 marzo 2019 ASILS, AISLI, UGL Scuola con l'assistenza di confederazione UGL hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL per dipendenti assunti nei seguenti ambiti: scuole e corsi di lingue, corsi di cultura varia, scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti, scuole e corsi parauniverstitari ad indirizzo linguistico e pedagogico, scuole interpreti e traduttori, accademie d'arte, società di formazione aziendale, scuole di musica, università private, enti certificatori, scuole straniere in Italia, corsi di formazione e corsi professionali.

Decorrenza e durata
Il nuovo CCNL è relativo al triennio 2018-2021.

Contratti a tempo determinato
I contratti a tempo determinato possono essere prorogati fino a 4 volte per un massimo 24 mesi; se il contratto supera i 12 mesi deve essere individuata una causale che legittima l'apposizione del termine, così come previsto dalla vigente disciplina in materia. Il limite massimo di 24 mesi si applica anche per i periodi di somministrazione, mentre è precisato che i contratti stagionali sono esclusi dalle precedenti clausole.
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
•per sostituzione lavoratore in sciopero;
•presso gli istituti nei quali, nei 6 mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui il contratto sia stipulato per sostituire lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
•da parte delle scuole che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs 81/2008 e successive modifiche.
Le assunzioni di lavoratori a tempo determinato non possono superare il 150% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione.
In caso di successione di contratti a termine deve essere osservato un intervallo di 10 giorni se il primo contratto è di durata inferiore a 6 mesi, mentre se è superiore a sei mesi l'intervallo deve essere di 20 giorni.

Attività stagionali
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 81/2015, sono individuate le seguenti ipotesi di attività a carattere stagionale svolte:
•nel periodo estivo (1 maggio-30 settembre) svolte da istituti iscritti ad ASILS;
•nel periodo invernale (1 ottobre-30 aprile) svolte da istituti iscritti a AISLI;
•da istituti che osservano uno o più periodi di chiusura al pubblico;
•da scuole situate in località a vocazione turistica e che devono gestire picchi di lavoro in alcuni periodi dell'anno;
•in determinati periodi dell'anno e connesse a specifici progetti formativi.
•da scuole durante periodi di prolungate festività.

Diritto di precedenza
I lavoratori assunti con contratto a termine con durata superiore a 10 mesi hanno diritto di precedenza su eventuali assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nei 3 mesi successivi, per le stesse mansioni svolte in precedenza. Il lavoratore dovrà esercitare tale diritto in forma scritta. Il diritto di precedenza viene riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato, per le medesime mansioni, effettuate entro i 12 mesi successivi, mentre per i lavoratori stagionali il diritto di precedenza è valido per le stesse attività stagionali.

Contratto intermittente
Può essere concluso senza alcun vincolo d'età nei seguenti casi:
•particolari punte di attività;
•corsi individuali last-minute;
•apertura nuove classi/corsi culturali o professionali;
•apertura di corsi di preparazione agli esami;
•per sostituzione, ad eccezione di sostituzione lavoratori in sciopero, licenziamenti nei 6 mesi precedenti, ricorso alla CIG.
Il contratto può essere stipulato in ogni caso con lavoratori di età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni.

Paga base
Il CCNL stabilisce la base salariale per il periodo 2018-2021 come segue:
•1° LIVELLO: € 1.024
•2° LIVELLO: € 1.050
•3° LIVELLO: € 1.102
•4° LIVELLO: € 1.165
•5° LIVELLO: € 1.260
•6° LIVELLO: € 1.308
•7° LIVELLO: € 1.413
E' infine opportuno segnalare che l'allegato A del CCNL disciplina in modo dettagliato la gestione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, organizzate dal committente per il triennio 2018-2021.

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