Contrattazione

Caf, «stagionali» le assunzioni a termine

di Luca Vichi

Il 20 febbraio 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale, riprendendo peraltro gran parte dei contenuti già espressi in analogo accordo del 10 febbraio 2010.

Carattere stagionale - Le parti hanno confermato che le campagne fiscali/previdenziali legate alla compilazione dei modelli e dei dichiarativi fiscali ed attività connesse devono essere ricomprese tra le attività a carattere stagionale, purché naturalmente siano esercitate da centri di assistenza fiscale.

Contratti a tempo determinato - Le assunzioni a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato sono dunque sospese da limitazioni quantitative, in quanto i Caf devono svolgere specifiche attività da considerarsi al pari delle attività di carattere stagionale. Vengono meno, quindi, tutte le limitazioni tipiche delle assunzioni a termine che possono riguardare la necessità di individuare una motivazione in fase di rinnovo, e tutti gli altri requisiti richiesti al normale contratto a termine.
È appena il caso di sottolineare che, trattandosi di deroga operata dalla contrattazione collettiva, tali assunzioni sono soggette alla contribuzione aggiuntiva prevista in caso di assunzioni a termine, compresa la quota pari a 0,50% da aggiungere ad ogni rinnovo.

Diritto di precedenza - I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento di adempimenti legati a specifiche necessità dei Caf, possono godere del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, a condizione che ne dichiarino la volontà in forma scritta entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

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